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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/84 DEL CONSIGLIO, 19 giugno 1984

G.U.C.E. 28 giugno 1984, n. L 169

Fondo europeo di sviluppo regionale.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

Viste la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 724/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3325/80 (5), ha istituito un Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso denominato FESR, destinato a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità;

Considerando che l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 724/75 prevede che, su proposta della Commissione, il Consiglio riesamini detto regolamento anteriormente al 1° gennaio 1982;

Considerando che tale esame ha rivelato l'opportunità di procedere ad un rimaneggiamento del regolamento (CEE) n. 724/75, e che è quindi opportuno sostituire detto regolamento;

Considerando che il coordinamento delle politiche comunitarie tra di loro ed il coordinamento degli orientamenti e delle priorità della politica regionale comunitaria con le politiche regionali nazionali contribuiscono alla realizzazione di un grado più elevato di convergenza delle economie degli Stati membri e ad una migliore ripartizione delle attività economiche nel territorio della Comunità;

Considerando che a questi obiettivi contribuiscono anche le politiche regionali degli Stati membri dirette a ridurre le disparità esistenti tra le situazioni economiche delle loro regioni;

Considerando che il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nella Comunità, partecipando allo sviluppo ed all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo ed alla riconversione delle regioni industriali in declino;

Considerando che appare necessario che le risorse complessive del FESR siano utilizzate secondo forcelle comportanti, per ciascuno Stato membro, un limite inferiore ed un limite superiore;

Considerando che occorre, a titolo sperimentale ed al fine di migliorare l'impatto degli interventi del FESR, far in modo che una parte delle risorse del FESR sia utilizzata per il finanziamento di programmi, compresi i programmi comunitari;

Considerando che è auspicabile che il FESR possa contribuire a valorizzare il potenziale di sviluppo endogeno delle regioni;

Considerando che, per conferire maggiore efficacia agli interventi del FESR, occorre aumentare e semplificare gli attuali tassi di partecipazione del FESR;

Considerando che un'accelerazione del sistema dei pagamenti del FESR può facilitare la realizzazione delle azioni a favore delle quali il FESR interviene e che all'uopo è opportuno prevedere, a talune condizioni, la possibilità di accordare anticipi;

Considerando che è opportuno favorire impostazioni integrate di sviluppo, ad esempio sotto forma di operazioni o programmi integrati;

Considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici necessari a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 23 dicembre 1981, n. C 336; G.U. 31 dicembre 1983, n. C 360.

(2)

G.U. 14 maggio 1984, n. C 127.

(3)

G.U. 28 maggio 1984, n. C 140.

(4)

G.U. 21 marzo 1975, n. L 73.

(5)

G.U. 23 dicembre 1980, n. L 349.

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TITOLO I

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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Art. 1

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di un grado più elevato di convergenza delle economie degli Stati membri e di assicurare una migliore ripartizione delle attività economiche nel territorio della Comunità, si procede, secondo le procedure di cui all'articolo 2, al coordinamento

- delle politiche comunitarie tra di loro, nella misura in cui esse incidano sullo sviluppo regionale e secondo gli obiettivi propri di ognuna di queste politiche,

- degli orientamenti e priorità della politica regionale della Comunità e delle politiche regionali nazionali.

2. L'obiettivo perseguito dal coordinamento è di evitare gli effetti contraddittori delle politiche di cui al paragrafo 1.

Il coordinamento deve altresì prendere in considerazione l'impatto regionale delle politiche economiche e settoriali, sia comunitarie che nazionali. La Commissione vigila affinché siano utilizzati in modo coerente le risorse del FESR e gli altri strumenti finanziari della Comunità nella misura in cui essi abbiano un influsso sullo sviluppo regionale.

3. Per quanto riguarda le regioni frontaliere interne alla Comunità, gli Stati membri interessati cercano di assicurare, nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, un coordinamento transfrontaliero dello sviluppo regionale con i mezzi ed ai livelli che ritengono di comune accordo adeguati e, in tale contesto, cercano di favorire la cooperazione tra le istanze regionali e locali interessate.

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Art. 2

1. La relazione periodica, i programmi di sviluppo regionale, l'analisi dell'impatto regionale e il FESR contribuiscono all'espletamento dei compiti previsti nel quadro del presente regolamento.

Peraltro, il coordinamento da parte della Commissione, conformemente al trattato, dei regimi generali di aiuti a finalità regionale costituisce un elemento essenziale.

2. Previa consultazione del comitato di politica regionale, la Commissione elabora una relazione periodica aggiornata sulla situazione e l'evoluzione socioeconomica delle regioni della Comunità. A tal fine, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di condurre la sua analisi su aree regionali o subregionali per quanto possibile comparabili.

La relazione periodica, redatta in linea di massima a intervalli di due anni e mezzo, possibilmente in coincidenza una volta su due con i programmi di politica economica a medio termine, è esaminata dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventuali proposte relative agli orientamenti ed alle priorità della politica regionale comunitaria.

3. a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di sviluppo regionale, nonché le loro eventuali modifiche per le regioni e zone di aiuto ammesse a beneficiare del contributo del FESR. Tali programmi sono stabiliti secondo lo schema comune elaborato dal comitato di politica regionale (1) e tenendo conto della raccomandazione della Commissione del 23 maggio 1979 (2).

Qualora altre regioni o zone formino oggetto di misure nazionali di politica regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche i programmi o altri documenti corrispondenti. Questi documenti dovrebbero precisare in ogni caso le priorità, gli obiettivi ed i mezzi finanziari e operativi dello sviluppo della regione.

I programmi di sviluppo regionale hanno carattere indicativo e precisano gli obiettivi e i mezzi operativi per lo sviluppo della regione. Le autorità regionali interessate sono associate, per quanto possibile, alla loro elaborazione. Quando comunicano detti programmi alla Commissione, gli Stati membri le trasmettono, se possibile, informazioni in merito alle misure pubbliche essenziali che possono incidere sull'equilibrio regionale - comprese le spese suddivise per regioni del loro bilancio per le infrastrutture - esistenti nell'insieme del proprio territorio.

I programmi di sviluppo regionale e gli altri documenti comunicati alla Commissione ai sensi del presente paragrafo formano oggetto di un esame, in merito alla loro coerenza con i programmi e gli obiettivi della Comunità, da parte della Commissione e del comitato di politica regionale il quale presenta il proprio parere, in merito a questi documenti, alla Commissione. Quest'ultima rivolge, se necessario, le appropriate raccomandazioni agli Stati membri.

b) Ogni due anni e mezzo, e per la prima volta alla fine del 1985, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo regionale e i documenti e programmi di cui alla lettera a) ed in particolare precisano, ove ciò sia possibile, il tasso di utilizzo delle principali infrastrutture terminate.

Anteriormente al 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascuna regione aiutata e per l'anno precedente:

- indicazioni quantitative sui risultati dell'azione regionale in termini di investimenti e di occupazione;

- i mezzi finanziari messi in opera, sia nazionali sia comunitari, distinguendo, se necessario, quelli provenienti dal FESR da quelli provenienti dagli altri strumenti finanziari della Comunità.

4. La Commissione effettua un'analisi dell'impatto regionale delle politiche economiche e settoriali comunitarie in cui esamina le principali politiche comuni e le misure essenziali che essa propone al Consiglio. Essa informa il Parlamento europeo ed il Consiglio del modo in cui si è tenuto conto dei risultati di questa analisi.

(1)

G.U. 24 marzo 1976, n. C 49.

(2)

G.U. 12 giugno 1979, n. C 143.

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TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FESR

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Art. 3

Il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nella Comunità attraverso una partecipazione allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

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Art. 4

1. La dotazione del FESR è fissata annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il bilancio indica, a titolo del FESR, per l'esercizio di bilancio in questione:

a) gli stanziamenti di impegno;

b) gli stanziamenti di pagamento.

Salvo disposizioni particolari previste nel presente regolamento, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità si applica alla gestione del FESR.

3. Le risorse del FESR sono utilizzate secondo forcelle definite dai seguenti limiti inferiori e superiori:


                                                    (in%)
    Stato membro     Limite inferiore     Limite superiore
Belgio                     0,90                 1,20
Danimarca                  0,51                 0,67
R. f. di Germania          3,76                 4,81
Grecia                    12,35                15,74
Francia                   11,05                14,74
Irlanda                    5,64                 6,83
Italia                    31,94                42,59
Lussemburgo                0,06                 0,08
Paesi Bassi                1,00                 1,34
Regno Unito               21,42                28,56
4. Tali limiti inferiori e superiori sono applicati per periodi di tre anni.

Per ogni Stato membro, il limite inferiore della forcella costituisce il minimo delle risorse del FESR che gli è garantito, sempreché nel periodo corrispondente esso presenti un volume adeguato di richieste di contributo conformi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

5. Lo stanziamento delle risorse del FESR, per la parte delle risorse compresa fra i limiti inferiore e superiore di cui al paragrafo 3, è funzione dell'attuazione delle priorità e dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

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TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DEL FESR

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Art. 5

Il FESR partecipa al finanziamento di:

- programmi comunitari,

- programmi nazionali d'interesse comunitario,

- progetti,

- studi,

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Art. 6

A titolo sperimentale, ogni Stato membro il cui limite superiore della forcella superi l'1,5% fa in modo che un numero appropriato di richieste di contributo sia presentato sotto forma di programmi affinché la Commissione possa garantire, per quanto possibile, che la parte del contributo del FESR destinata al finanziamento per programmi, compresi i programmi comunitari, sia progressivamente aumentata in modo da raggiungere almeno il 20% degli stanziamenti attribuiti dal FESR al termine del terzo anno.

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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI

Sezione 1

Programmi comunitari

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Art. 7

1. Un programma comunitario si definisce come un insieme di azioni coerenti, pluriennali, connesse direttamente con la realizzazione di obiettivi comunitari e con l'attuazione di politiche della Comunità. Esso mira a contribuire alla soluzione di problemi seri concernenti la situazione socioeconomica di una o più regioni. Esso deve assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie.

2. Un programma comunitario riguarda, in linea di massima, il territorio di diversi Stati membri con l'accordo degli stessi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono formare oggetto di un programma comunitario.

4. Su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio decide, con decisione presa a maggioranza qualificata:

- gli obiettivi specifici,

- le zone e le regioni a favore delle quali il FESR può intervenire o i criteri comunitari per la determinazione dell'ambito di applicazione territoriale,

- la natura e le modalità degli interventi che riguardano in primo luogo regimi di aiuto a favore di imprese industriali, artigianali o di servizi, investimenti per infrastrutture entro i limiti definiti in allegato, nonché azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno,

- il livello della partecipazione comunitaria. Questa può raggiungere il 55% dell'insieme delle spese pubbliche prese in considerazione nel programma comunitario ed è fissata in funzione della situazione socioeconomica delle regioni e dei tipi di azioni previsti in questi programmi.

Questi elementi costituiscono il quadro all'interno del quale si situa il programma.

5. Il programma è stabilito dalla autorità competenti dello o degli Stati membri interessati, di concerto con la Commissione, sulla base del quadro descritto nel paragrafo 4. Il programma è adottato conformemente agli articoli 13 e 40.

6. Nella gestione delle risorse del FESR è accordata una priorità ai programmi comunitari.

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Art. 8

I programmi comunitari comportano almeno i seguenti elementi:

a) gli obiettivi, come vengono definiti dal Consiglio, ed i risultati previsti, per quanto possibile quantificati;

b) la natura delle operazioni cui partecipa il FESR;

c) le zone e regioni a favore di cui interviene il FESR;

d) il piano di finanziamento previsionale del programma con l ' indicazione, in maniera distinta, delle diverse fonti di finanziamento, nazionali e comunitarie;

e) le categorie di beneficiari del contributo del FESR;

f) le modalità di finanziamento;

g) le disposizioni in materia di pubblicità da apportare al contributo del FESR, destinate a sensibilizzare i beneficiari potenziali e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma ed al ruolo svolto dalla Comunità;

h) le eventuali misure connesse, essenziali per l'attuazione dei programmi.

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Art. 9

1. Le risorse del FESR destinate al finanziamento dei programmi comunitari sono utilizzate in funzione dell'intensità relativa degli squilibri regionali nella Comunità.

2. I programmi comunitari non possono avere per oggetto la ristrutturazione interna di settori in declino, ma possono favorire, con l'introduzione di nuove attività economiche, la creazione di posti lavoro alternativi nelle regioni o zone in situazione difficile.

3. I programmi comunitari possono, se necessario, riguardare anche zone o regioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 3, ed all'articolo 17, paragrafo 3, con l'accordo dello Stato membro interessato e nella misure in cui detto Stato sia intervenuto o intervenga contemporaneamente per risolvere i problemi oggetto dell'azione comunitaria.

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Sezione 2

I programmi nazionali d'interesse comunitario

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Art. 10

1. Un programma nazionale d'interesse comunitario è definito a livello nazionale e consiste in un insieme di azioni coerenti, pluriennali, conformi ad obiettivi nazionali e che contribuiscono alla realizzazione di obiettivi e politiche comunitari. Esso consente in particolare di favorire la convergenza delle economie degli Stati membri attraverso la riduzione delle divergenze regionali. Esso traduce in impegni operativi le indicazioni contenute nei programmi di sviluppo regionale. Esso può riguardare una parte di regione, o una o più regioni, in uno o più Stati membri.

2. Per quanto concerne l'intervento del FESR, tali azioni possono riguardare, congiuntamente o separatamente, investimenti in infrastrutture, regimi di aiuto a favore di imprese industriali, artigianali e di servizi, nonché azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno.

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Art. 11

1. I programmi nazionali d'interesse comunitario sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri. Essi sono presentati alla Commissione dallo Stato membro interessato dopo essere stati elaborati da quest'ultimo in collaborazione con le autorità o con gli organismi interessati, entro i limiti fissati dalla legislazione nazionale,

2. La Commissione valuta i programmi in funzione della loro coerenza con i programmi di sviluppo regionale e del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi e priorità della Comunità soprattutto in campo regionale.

In questa valutazione si tiene particolarmente conto:

a) dell'intensità relativa dello squilibrio economico da cui sono colpite le zone o regioni dove il programma è realizzato;

b) dell'incidenza diretta o indiretta del programma, sull'occupazione;

c) della mobilitazione del potenziale endogeno delle zone o regioni interessate;

d) del contributo allo sviluppo delle zone o regioni interessate ed al rafforzamento della loro base economica;

e) della situazione dei settori economici interessati e della redditività degli investimenti;

f) del carattere frontaliero, insulare o periferico delle zone o regioni interessate;

g) dell'incidenza sulle risorse naturali delle zone o regioni interessate;

h) dell'utilizzazione integrata, nei casi appropriati, di altri strumenti finanziari a finalità strutturale della Comunità. Gli altri interventi della Comunità saranno così coordinati con gli interventi del FESR in modo da promuovere azioni convergenti in una determinata regionale al fine di garantire, in particolare, la coerenza fra la politica regionale e le altre politiche comunitarie.

3. Le regioni e zone a favore di cui può intervenire il FESR tramite i programmi nazionali d'interesse comunitario sono limitate alle zone di aiuto stabilite dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi regimi di aiuto a finalità regionale.

4. Nella gestione del FESR una priorità è data agli investimenti localizzati nelle zone prioritarie a livello nazionale.

5. Se la Commissione ritiene che il progetto di programma presentato possa beneficiare del contributo del FESR, essa lo comunica allo Stato membro interessato aggiungendovi le proprie osservazioni. Se del caso, la Commissione e lo Stato membro mettono a punto, di comune accordo, il programma. Questo è adottato conformemente agli articoli 13 e 40.

6. La partecipazione del FESR al finanziamento di programmi nazionali d ' interesse comunitario è fissato in funzione della situazione socioeconomica delle regioni e dei tipi di azioni previsti nei programmi. Essa è pari al 50% dell'insieme delle spese pubbliche prese in conto in questi programmi.

Questo tasso può tuttavia raggiungere il 55% per i programmi che presentano un interesse particolare per le regioni o zone in cui si situano.

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Art. 12

1. I programmi nazionali d'interesse comunitario debbono comportare in particolare gli elementi seguenti:

a) l'indicazione delle regioni o zone interessate;

b) gli obiettivi e i risultati previsti, per quanto possibile quantificati;

c) la natura delle azioni, comprese le eventuali misure connesse, essenziali per l'attuazione del programma;

d) le operazioni e gli interventi progettati e il loro svolgimento nel tempo;

e) il piano di finanziamento previsionale del programma con l ' indicazione, in maniera distinta, delle diverse fonti di finanziamento nazionali e comunitarie;

f) la designazione delle autorità o degli organismi responsabili dell'esecuzione delle diverse parti del programma;

g) le disposizioni in materia di pubblicità da apportare al contributo del FESR, destinate a sensibilizzare i beneficiari potenziali e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma ed al ruolo svolto dalla Comunità;

h) - nel caso dei programmi d'investimenti in infrastrutture, la descrizione dei progetti più significativi;

- nel caso di cofinanziamenti di regimi di aiuto, le priorità e i criteri di scelta degli investimenti;

- nel caso di azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno, la descrizione delle azioni come prevista all'articolo 15.

2. Quando i programmi nazionali d'interesse comunitario riguardano:

- investimenti in infrastrutture, si applica l'articolo 18,

- investimenti nelle attività industriali, artigianali e di servizi, si applica l'articolo 19.

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Sezione 3

Disposizioni comuni ai programmi

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Art. 13

1. Costituisce il contratto di programma il programma che sia stato oggetto di un accordo fra la Commissione e lo o gli Stati membri interessati e che sia stato adottato dalla Commissione, previa consultazione del comitato del FESR, secondo la procedura di cui all'articolo 40.

2. Le decisioni concernenti la concessione dei contributi del FESR per il finanziamento per programmi sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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Art. 14

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni due anni lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione dalla quale risultano i progressi compiuti nell'esecuzione di ciascun programma nel corso del periodo in questione e che si riferisce alle informazioni richieste agli articoli 8 e 12. Tale relazione deve permettere alla Commissione di verificare l'esecuzione dei programmi, di accertarne gli effetti, per quanto possibile quantificati, e di stabilire, se del caso, che le varie operazioni sono eseguite in maniera coerente. La relazione è comunicata al comitato del FESR.

Sulla base della suddetta relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio la relazione di cui all'articolo 46.

Qualora un programma venga notevolmente modificato in corso di esecuzione, si applica la procedura di cui all'articolo 40.

Al termine dell'esecuzione di ciascun programma, la Commissione informa il comitato del FESR dei risultati ottenuti.

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CAPITOLO II

DISPOSIZIONE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DI AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL POTENZIALE DI SVILUPPO ENDOGENO DELLE REGIONI

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Art. 15

1. Per meglio valorizzare il potenziale di sviluppo endogeno delle regioni, il FESR può partecipare al finanziamento di complessi coerenti di misure a favore delle imprese, principalmente piccole e medie, nei settori dell'industria, dell'artigianato e del turismo qualora tali misure servano a:

- mettere a disposizione di queste imprese servizi che permettano loro di aumentare le loro attività e di accedere a nuove tecnologie;

- agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.

Tali misure comprendono in particolare:

a) aiuti per la realizzazione di indagini che consentano di meglio individuare le possibilità di sviluppo endogeno delle regioni oggetto dell'intervento del FESR;

b) aiuti alla creazione e al funzionamento di organismi locali e regionali di ricerca applicata aventi come obiettivo lo sviluppo endogeno delle regioni;

e, per quanto riguarda le sole piccole e medie imprese:

c) il finanziamento del trasferimento di tecnologia mediante aiuti al funzionamento di organismi di raccolta e di diffusione delle informazioni sulle innovazioni in materia di prodotti e tecnologie, nonché aiuti alla realizzazione di studi di fattibilità e di progetti che consentano l'introduzione di tali innovazioni nelle imprese;

d) aiuti per la realizzazione di studi settoriali che consentano una migliore conoscenza delle possibilità di accesso ai mercati nazionali, comunitari e dei paesi terzi, e per la divulgazione dell'informazione sui risultati di tali studi;

e) aiuti destinati ad accrescere l'efficacia delle imprese migliorandone l'accesso alla consulenza in materia di gestione e di organizzazione; questi aiuti si riferiscono alle spese delle imprese relative alle prestazioni fornite da società di consulenza o da organismi analoghi;

f) aiuti all'avviamento volti a facilitare la creazione di servizi comuni a più imprese e riferentisi ad una parte delle spese relative al funzionamento dei servizi comuni;

g) aiuti volti a permettere un migliore sfruttamento delle potenzialità regionali in materia di turismo e riferentisi ad una parte delle spese di funzionamento di organismi di promozione e dei gestione coordinata delle strutture ricettive;

h) azioni destinate a favorire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese, agevolandone l'accesso al mercato dei capitali.

2. Nei limiti fissati dalla legislazioni nazionali, il FESR può anche fornire un contributo alle spese pubbliche per la realizzazione di lavori di programmazione, di preparazione tecnica e di esecuzione delle operazioni oggetto di una richiesta di contributo del FESR da parte dello Stato membro.

3. Il FESR può intervenire, a titolo del presente articolo, sia nel quadro di programmi, sia sotto forma di un complesso coerente di progetti.

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Art. 16

1. Il contributo del FESR a favore delle azioni di cui all'articolo 15 è di 50 a 55% al massimo dello sforzo finanziario pubblico per azione o insieme di azioni oggetto d'una stessa decisione di concessione di contributo. Il contributo per ogni studio o indagine non può superare 100 000 ECU.

2. Il contributo del FESR al finanziamento delle misure di cui all'articolo 15 non può superare il 10% del minimo delle risorse garantite ad ogni Stato membro per periodo di tre anni.

Questo limite non è applicabile agli Stati membri il cui limite superiore della forcella di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non superi il 2%.

3. Il contributo del FESR è deciso dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.

4. Per lo stesso beneficiario e la stessa azione, gli aiuti di cui all'articolo 15 non possono durare più di tre anni.

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CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO PER PROGETTI

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Art. 17

1. Il FESR può partecipare al finanziamento di progetti concernenti investimenti, che superino ognuno 50 000 ECU, in attività industriali, artigianali e di servizi o di infrastrutture, secondo le condizioni stabilite nel presente capitolo.

2. Possono beneficiare del contributo del FESR solo gli investimenti che rientrano nel quadro di programmi di sviluppo regionale la cui realizzazione potrebbe contribuire a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità suscettibili di pregiudicare il corretto funzionamento del mercato comune e l'evoluzione convergente delle economie degli Stati membri, in particolare nella prospettiva della realizzazione dell'unione economica e monetaria.

3. Le regioni o zone a favore delle quali il FESR può intervenire con progetti sono limitate alle zone di aiuto definite dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi regimi di aiuto a finalità regionale. Nella gestione del FESR, una priorità è data agli investimenti localizzati nelle zone prioritarie a livello nazionale.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 18

1. Gli investimenti infrastrutture che possono beneficiare di un contributo del FESR, sono quelli che sono presi a carico, in tutto o in parte, dai poteri pubblici o da qualsiasi altro organismo responsabile, al pari di un'autorità pubblica, della realizzazione di infrastrutture.

Il finanziamento di investimenti in infrastrutture riguarda, entro i limiti definiti nell'allegato, infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo della regione o della zona in cui esse si situano.

2. In via eccezionale, e previa consultazione del comitato del FESR secondo la procedura prevista all'articolo 40, può essere accordato un contributo del FESR per il finanziamento, totale o parziale, di investimenti in infrastrutture che, quantunque non situati in una regione o in una zona ammessa al beneficio, siano situati in una zona ad esse contigua e siano indispensabili per completarne la dotazione di infrastrutture. Il contributo del FESR copre solo la parte degli investimenti necessaria per lo sviluppo della regione o della zona in questione. L'importo delle risorse assegnate al finanziamento degli investimenti di cui al presente paragrafo non possono eccedere il 4% delle risorse del FESR.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 19

1. Gli investimenti in attività industriali, artigianali o di servizi che possono beneficiare di un contribuito del FESR devono riguardare attività economiche sane dirette a contribuire alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli.

Nel caso del mantenimento di posti di lavoro, gli investimenti devono essere effettuati nel quadro di un piano di riconversione o di ristrutturazione che garantisca la competitività dell'impresa; la priorità è tuttavia data alle operazioni nelle quali il mantenimento di posti di lavoro preesistenti sia accompagnato dalla creazione di nuovi posti.

2. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione per stabilire il contributo del FESR sono le sovvenzioni, gli abbuoni di interesse o il loro equivalente se si tratta di mutui a tasso d'interesse agevolato, nonché qualsiasi altra forma di aiuto per gli investimenti nella misura in cui essa sia quantificabile al momento della presentazione della richiesta di contributo. Questi aiuti possono riferirsi all'investimento o ai posti di lavoro creati.

Questi aiuti possono comprendere aiuti accordati a favore di un investimento e collegati al trasferimento delle attrezzature e dei lavoratori. Il calcolo dell'equivalente degli aiuti è determinato da un regolamento di applicazione che sarà adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 40. Gli aiuti accordati sotto forma di riduzione o di esonero di affitti concernenti la locazione di edifici, comprese le attrezzature, potranno altresì essere presi in considerazione, sempre che sia possibile applicare lo stesso calcolo.

Per privilegiare l'aiuto agli investimenti delle PMI nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, gli Stati membri che lo desiderano e la Commissione cercano di riservare una buona parte della dotazione globale del FESR a contributi accordati sotto forma di abbuoni d'interessi su prestiti destinati alle PMI.

3. Le attività di servizio prese in considerazione sono quelle che riguardano il turismo o quelle che dispongono di una scelta di localizzazione; tali attività devono avere un'incidenza sullo sviluppo della regione e sul livello occupazionale. Le attività turistiche devono contribuire allo sviluppo turistico della regione o della zona in questione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 20

1. Per gli investimenti nelle attività industriali, artigianali e di servizi l'importo della partecipazione del FESR è pari al 50% degli aiuti accordati per ciascun investimento dalle autorità pubbliche in applicazione di un regime di aiuto a finalità regionale.

2. Per gli investimenti in infrastrutture, l'importo della partecipazione del FESR è pari al 50% della spesa totale presa a carico da un'autorità pubblica o da un organismo assimilabile, quando l'investimento è inferiore a 15 milioni di ECU ed è di 30 a 50% al massimo quando gli investimenti sono uguali o superiori a 15 milioni di ECU.

Questi tassi possono tuttavia raggiungere il 55% quando si tratta di progetti che rivestono un interesse particolare per lo sviluppo della regione o zona nella quale si situano.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 21

1. Il contributo del FESR è deciso dalla Commissione in funzione dell'intensità relativa dello squilibrio economico che colpisce la regione in cui ha luogo l'investimento ed in funzione dell'incidenza diretta o indiretta dell'investimento sull'occupazione. La Commissione esamina in particolare la coerenza dell'investimento con tutte le azioni intraprese dallo Stato membro interessato a favore della regione, quali risultano dalle indicazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 2; si tiene particolarmente conto:

a) del contributo dell'investimento allo sviluppo economico della regione;

b) della sua coerenza con i programmi o con gli obiettivi della Comunità;

c) della situazione del settore economico interessato e della redditività dell'investimento;

d) del carattere frontaliero dell'investimento, se esso è localizzato in una regione contigua a uno o più altri Stati membri;

e) dei problemi specifici dovuti al carattere insulare o periferico ovvero alla mancanza di sbocco sul mare della zone beneficiaria dell'investimento;

f) degli effetti dell'investimento sulle risorse naturali della regione;

g) degli altri contributi accordati dalle istituzioni comunitarie o dalla Banca europea per gli investimenti a favore del medesimo investimento o a favore di altre azioni nella stessa regione. Gli altri interventi della Comunità saranno così coordinati con l'intervento del FESR in modo da promuovere azioni convergenti in una determinata regione e garantire in particolare la coerenza tra la politica regionale e la altre politiche comunitarie.

2. Per gli investimenti di un importo uguale o superiore a 5 milioni di ECU, il contributo del FESR è deciso dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.

Per gli investimenti di un importo inferiore a 5 milioni di ECU, la Commissione decide il contributo del FESR e ne informa il comitato del FESR.

Le decisioni di rifiuto di contributo sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 22

1. Le richieste di contributo del FESR sono presentate alla Commissione dagli Stati membri e sono accompagnate dagli elementi di valutazione che consentono alla Commissione di giudicare l'interesse degli investimenti in considerazione degli articoli 2 e 21.

2. Per quanto riguarda gli investimenti d'importo inferiore a 15 milioni di ECU, gli Stati membri presentano, all'inizio di ogni trimestre, richieste globali. Queste ultime sono presentate per regioni e separano gli investimenti nella attività industriali, artigianali e di servizi dagli investimenti in infrastrutture.

Queste richieste contengono le indicazioni seguenti:

a) per gli investimenti nelle attività industriali, artigianali e di servizi, il nome delle imprese interessate, il loro settore di attività, la localizzazione di ciascun investimento, la natura di quest'ultimo (creazione, ampliamento, reinsediamento, riconversione o ristrutturazione di uno stabilimento), l'importo totale, nonché la parte presa in considerazione nella richiesta di contributo e gli effetti globali previsti sull'occupazione (creazione o mantenimento), il calendario previsto per la realizzazione, gli aiuti accordati sulla base dei quali è richiesto il contributo del FESR, l'importo del contributo richiesto, nonché lo scadenzario previsto per i pagamenti;

b) per gli investimenti in infrastrutture, il nome delle autorità responsabili, la natura di ogni investimento, la sua localizzazione e la natura di ciascun investimento, il suo contributo allo sviluppo della regione, le spese totali previste, in particolare quelle a carico dei poteri pubblici e quelle prese in considerazione nella domanda di contributo, lo scadenzario previsto per i pagamenti, il contributo globale richiesto al FESR ed il calendario previsto per la realizzazione.

3. Per quanto riguarda gli investimenti d'importo pari o superiore a 15 milioni di ECU, le richieste sono presentare separatamente e contengono le indicazioni seguenti:

a) per gli investimenti nelle attività industriali, artigianali e di servizi, il nome dell'impresa, il settore di attività, la natura e la localizzazione dell'investimento, gli effetti sulla occupazione, il calendario previsto per la realizzazione, l'importo totale delle sovvenzioni, degli abbuoni d'interesse o dei prestiti a tasso d'interesse agevolato, ogni altra forma di aiuto accordata o prevista dalle autorità pubbliche ed il piano di finanziamento, gli altri aiuti comunitari richiesti o previsti, nonché la parte di questi aiuti presa in considerazione nella richiesta di contributo, l'investimento totale e la parte presa in considerazione nella richiesta di contributo, lo scadenzario previsto per il pagamento degli aiuti, nonché i risultati di una valutazione appropriata della redditività.

Nella sua richiesta, lo Stato membro precisa il contributo totale che, a suo giudizio, dovrà essere accordato all'impresa, nonché la partecipazione che esso chiede alla Comunità;

b) per gli investimenti in infrastrutture, l'autorità responsabile, la natura dell'investimento, la sua localizzazione, il suo contributo allo sviluppo della regione, il suo costo, il piano di finanziamento, le spese a carico delle autorità pubbliche e quelle prese in considerazione nella richiesta di contributo, il calendario previsto per la realizzazione, il contributo richiesto al FESR e gli altri investimenti comunitari richiesti o previsti, lo scadenzario previsto per i pagamenti, nonché i risultati di una valutazione appropriata dei costi e dei vantaggi socioeconomici.

4. I contributi del FESR sono decisi dalla Commissione:

a) globalmente, per le richieste di cui al paragrafo 2;

b) caso per caso, per le richieste di cui al paragrafo 3.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 23

1. Gli investitori interessati sono informati dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri in questione, che una parte dell'aiuto loro accordato proviene dalla Comunità.

2. Per quanto riguarda le infrastrutture, gli Stati membri, d'accordo con la Commissione, prendono le disposizioni necessarie per assicurare un ' adeguata pubblicità ai contributi del FESR.

3. L'elenco dei progetti che hanno beneficiato del contributo del FESR è pubblicato ogni sei mesi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 24

1. A richiesta o d'accordo con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, il FESR può partecipare al finanziamento di studi in stretto rapporto con le sue operazioni.

Il contributo del FESR è pari al 50% del costo di ogni studio. Esso può raggiungere il 70% di questo costo per studi che presentino un interesse eccezionale.

2. Il FESR può assumere, totalmente o parzialmente, il finanziamento di studi riguardanti problemi che hanno un interesse particolare per l ' utilizzazione efficace delle proprie risorse.

Nei limiti dello 0,3% della dotazione annuale del FESR, la Commissione decide il contributo del FESR ed informa il comitato del FESR sugli studi intrapresi.

Al di là di questo limite e fino allo 0,5% della dotazione annuale, il contributo del FESR è deciso dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 40.

3. La Commissione informa il comitato del FESR in merito ai risultati degli studi che hanno beneficiato del contributo del FESR.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

TITOLO IV

IMPEGNI, PAGAMENTI E CONTROLLI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGRAMMI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 25

1. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento di un programma sono realizzati nei limiti delle disponibilità di bilancio per quote annuali. La prima quota è impegnata non appena la Commissione adotta la decisione di contributo. L'impegno delle quote annuali successive è realizzato in funzione dello stato di avanzamento del programma.

2. Sono ammissibili al contributo del FESR le spese effettuate o previste dalle autorità o organismi interessati a decorrere dal dodicesimo mese che precede la data di ricezione, da parte della Commissione, della richiesta di contributo.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 26

1. Le richieste di contributo del FESR sono presentate alla Commissione dagli Stati membri e sono accompagnate da un certificato che attesta la realtà delle operazioni e l'esistenza di documenti giustificativi dettagliati e che contiene le indicazioni seguenti:

- natura delle operazioni coperte dalla richiesta di pagamento,

- importo e natura delle spese effettuate per le varie operazioni durante il periodo preso in considerazione dalla richiesta,

- conferma del fatto che le operazioni descritte nella richiesta di pagamento sono state avviate conformemente al programma.

2. Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il primo versamento relativo al programma, l'insieme dei documenti giustificativi delle spese del programma a loro copie certificate conformi. La Commissione può procedere per sondaggio ad un esame particolareggiato dei singoli progetti realizzati nel quadro del programma.

3. I pagamenti sono indirizzati dalla Commissione allo Stato membro o ad un organismo da esso designato a tal fine.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONE RELATIVE ALLE AZIONI VALORIZZAZIONE DEL POTENZIALE DI SVILUPPO ENDOGENO DELLE REGIONI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 27

1. Le richieste di pagamento sono presentate alla Commissione dagli Stati membri e sono accompagnate da un certificato che attesta la realtà delle operazioni e l'esistenza dei documenti giustificativi dettagliati, che contiene le disposizioni seguenti:

- natura delle operazioni coperte dalla richiesta di pagamento,

- importo e natura delle spese effettuate per le varie operazioni durante il periodo preso in considerazione dalla richiesta,

- conferma del fatto che le operazioni descritte nella richiesta di pagamento sono state avviate conformemente al programma.

2. I pagamenti sono indirizzati dalla Commissione allo Stato membro oppure alle autorità pubbliche, organismi o imprese da esso designati a tal fine.

3. Gli aiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, cumulati con gli aiuti nazionali non possono coprire più dell'80% delle spese delle imprese interessate.

4. Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il primo versamento relativo al programma, l'insieme dei documenti giustificativi delle spese del programma o le loro copie certificate conformi. La Commissione può procedere per sondaggio ad un esame particolareggiato dei singoli progetti realizzati nel quadro del programma.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI D'INVESTIMENTO

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 28

1. L'importo del contributo del FESR, eventualmente stabilito in base al calcolo dell'equivalente degli aiuti, conformemente ad un regolamento di applicazione adottato secondo la procedura prevista all'articolo 40, è versato parallelamente alla presentazione, da parte dello Stato membro, di prospetti trimestrali attestanti la realtà delle spese e l'esistenza di documenti giustificativi dettagliati e contenenti le seguenti indicazioni:

a) per le richieste di pagamenti intermedi:

- il nome dell'impresa interessata oppure, nel caso di infrastrutture, il nome dell'autorità responsabile;

- la localizzazione dell'investimento;

- l'importo totale delle spese pubbliche effettuate dopo la data di cui all'articolo 29 e la parte dell'importo alla quale si riferisce la richiesta di pagamento;

- l'importo del pagamento richiesto dal FESR;

- una previsione delle future richieste di pagamenti;

b) per le richieste di pagamenti finali, tutte le indicazioni di cui alla lettera a), ad eccezione dell'ultimo trattino, nonché:

- l'importo effettivamente investito e la conformità dell'investimento realizzato con il progetto iniziale;

- la data di completamento dell'investimento;

- il numero dei posti di lavoro creati o mantenuti mediante gli investimenti nelle attività industriali, artigianali e di servizi;

- l'importo delle spese pubbliche;

- gli effetti socioeconomici delle operazioni realizzate valutabili al momento.

2. Qualora le spese previste dalla decisioni di cui all'articolo 22 siano aiuti accordati sotto forma di abbuoni d'interesse o di prestiti a tasso di interesse agevolato, la partecipazione del FESR relativa a questi aiuti ed ancora dovuta al momento del completamento degli investimenti, è versata in una sola volta, su presentazione del documento attestante il completamento degli investimenti.

3. La Commissione può accordare ad uno Stato membro, se quest'ultimo lo richiede, pagamenti accelerati in applicazione di una decisione di contributo del FESR. Tali pagamenti non possono superare il 75% dell'importo totale del contributo del FESR. I pagamenti accelerati sono subordinati alla condizione che sia stato effettuato almeno il 30% dei pagamenti che costituiscono la base per il calcolo del contributo del FESR.

4. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi autorizzati a rilasciare le attestazioni previste dal presente articolo. I pagamenti sono indirizzati dalla Commissione allo Stato membro o ad un organismo da esso designato a tal fine.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 29

La Commissione prende in considerazione, per i contributi del FESR, i pagamenti effettuati dagli Stati membri a decorrere dal dodicesimo mese precedente la data di ricezione, da parte della Commissione, della richiesta di contributo e che si riferiscono ad investimenti la cui realizzazione non sia ancora completata a tale ultima data.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO IV

ANTICIPI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 30

1. Per le azioni di cui al titolo III, capitoli I e II, a richiesta dello Stato membro, possono essere accordati anticipi per ogni quota annua, in funzione dell'avanzamento delle operazioni, delle corrispondenti spese nazionali e delle disponibilità di bilancio.

2. Dall'inizio della realizzazione delle operazioni la Commissione può versare un anticipo pari al massimo al 40% del contributo del FESR per la prima quota annua. La Commissione può versare un secondo anticipo quando lo Stato membro attesta che la metà del primo anticipo è stata spesa e che l'insieme del programma progredisce a un ritmo soddisfacente. I due anticipi non possono superare l'80% del totale impegnato.

Appena la realizzazione della quota annua successiva è iniziata, possono essere versati anticipi alle condizioni previste nel paragrafo 1 e nel paragrafo 2, primo comma.

3. Il saldo di ciascuna quota annua viene versato parallelamente alla esecuzione dei pagamenti, a richiesta dello Stato membro, qualora quest'ultimo attesti, secondo le modalità previste all'articolo 26, paragrafo 1, che le corrispondenti operazioni possono considerarsi realizzate e dietro presentazione dell'importo delle spese pubbliche effettuate.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 31

1. Per i progetti di cui al titolo III, capitolo III, a richiesta dello Stato membro, possono essere accordati anticipi in funzione dell'avanzamento delle operazioni, delle corrispondenti spese nazionali e delle disponibilità di bilancio.

2. Dall'inizio della realizzazione del progetto la Commissione può versare un anticipo pari al massimo al 40% del contributo del FESR. La Commissione può versare un secondo anticipo se lo Stato membro attesta che la metà del primo anticipo è stata spesa. I due anticipi non possono superare l'80% del totale del contributo deciso.

3. Il saldo è versato parallelamente all'esecuzione dei pagamenti, a richiesta dello Stato membro, qualora quest'ultimo attesti, secondo le modalità previste all'articolo 28, paragrafo 1, che le corrispondenti operazioni possono considerarsi realizzate e dietro presentazione dell'importo delle spese pubbliche effettuate.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 32

1. Se un'azione beneficiaria di un contributo del FESR non è stata realizzata nel modo previsto, oppure se le condizioni prescritte negli atti che disciplinano detta azione non sono soddisfatte, il contributo del FESR può essere ridotto o soppresso con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato del FESR.

Gli Stati membri rimborsano alla Commissione l'importo del contributo versato dal FESR in tutti i casi in cui l'investitore abbia rimborsato allo Stato membro una sovvenzione nazionale che è servita di base al calcolo del contributo del FESR.

2. Gli Stati membro mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento del FESR e prendono tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile effettuare nel quadro della gestione del FESR, comprese le verifiche in loco. Essi notificano alla Commissione i casi di cui al paragrafo 1, primo comma.

3. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 206 del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), del trattato, gli organi competenti dello Stato membro, accompagnati da agenti della Commissione, effettuano, a richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, verifiche in loco o indagini relative alle operazioni finanziate dal FESR. La Commissione stabilisce i termini per l'esecuzione di tali verifiche e ne informa in anticipo lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria.

4. Le verifiche in loco o le indagini relative alle operazioni finanziate dal FESR hanno lo scopo di accertare:

a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FESR;

c) le condizioni alle quali le operazioni finanziate dal FESR sono realizzate e verificate;

d) la conformità delle realizzazioni alle operazioni finanziate dal FESR;

e) per i progetti completati, gli effetti socioeconomici delle operazioni finanziate dal FESR.

5. La Commissione può sospendere il versamento dei contributi relativi ad un'operazione, se un controllo mette in luce un'irregolarità ovvero una modifica rilevante della natura o delle condizioni dell'operazione stessa, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione.

6. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), se un'azione che beneficia del contributo del FESR non è realizzata o se la sua realizzazione giustifica soltanto una parte del contributo del FESR che le era stato accordato, la parte del contributo del FESR rimasta inutilizzata è assegnata, secondo le condizioni previste dal presente regolamento, ad un'altra azione localizzata in una regione dello stesso Stato membro, ammessa al beneficio del contributo.

Sono considerate non realizzate le operazioni che, da quattro anni, non hanno fatto oggetto di alcun versamento da parte dello Stato membro interessato ed in merito a cui lo Stato membro interessato non ha fornito alcuna spiegazione del ritardo entro un termine stabilito dalla Commissione; la parte del contributo è allora assegnata ad un altro programma, come è precisato nel primo comma.

Le somme indebitamente versate sono restituite alla Comunità dallo Stato membro interessato ovvero, all'occorrenza, dall'organismo al quale è stato versato il contributo del FESR, entro dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione, a meno che non sia applicabile il primo comma.

(1)

G.U. 31 dicembre 1977, n. L 356.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 33

Nei limiti del possibile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre anni dal completamento delle azioni finanziate dal FESR:

- per gli investimenti nelle attività industriali, artigianali e di servizi di un importo superiore a 8 milioni di ECU, il numero di posti di lavoro effettivamente creati o mantenuti e, per gli altri investimenti nelle medesime attività, una valutazione di tale numero di posti;

- per gli investimenti in infrastrutture d'importo superiore a 15 milioni di ECU, una valutazione del tasso di utilizzo delle infrastrutture.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEL FESR AD OPERAZIONI INTEGRATE DI SVILUPPO

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 34

1. Gli investimenti e le azioni di cui al titolo III che rientrano in una impostazione integrata di sviluppo, ad esempio sotto forma di operazioni o programmi integrati, possono beneficiare di una priorità nella gestione delle risorse del FESR.

2. Un'operazione integrata di sviluppo è costituita da un insieme coerente di azioni e di investimenti pubblici e privati, che presentano le caratteristiche seguenti:

a) riguardano una zona geografica limitata colpita da problemi particolarmente gravi, in particolare problemi di ritardo nello sviluppo o di declino industriale o urbano, i quali possano influire negativamente sullo sviluppo della regione in questione;

b) la Comunità, mediante il ricorso congiunto a più strumenti finanziari a finalità strutturale, e le autorità nazionali e locali degli Stati membri contribuiscono in maniera strettamente coordinata alla loro realizzazione.

3. Lo Stato membro interessato garantisce l'utilizzazione concertata dei mezzi finanziari comunitari e nazionali e lo stretto coordinamento tra le varie autorità pubbliche che intervengono nella realizzazione dell'operazione integrata.

4. La Commissione garantisce a sua volta l'utilizzazione concertata dei vari mezzi finanziari comunitari di intervento a finalità strutturale.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

CAPITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 35

Gli Stati membri, nel presentare le richieste, e la Commissione, nella gestione del FESR, cercano di assicurare che una buona parte (possibilmente il 30%) delle risorse del FESR sia destinata agli investimenti industriali, artigianali ed al settore dei servizi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 36

Il contributo del FESR può, previa decisione dello Stato membro notificata contemporaneamente alla richiesta di contributo, aggiungersi all'aiuto accordato dalle autorità pubbliche a favore dell'investimento oppure essere acquisito da queste ultime a titolo di parziale rimborso dell'aiuto stesso.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 37

Nella gestione del FESR si dà una priorità agli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, concernente l'agricoltura di montagna e di alcune altre zone svantaggiate (1), purché la zona svantaggiata coincida con una regione o zona di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento o si trovi all'interno di essa.

(1)

G.U. 19 maggio 1975, n. L 128.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 38

Una spesa può beneficiare del contributo del FESR solo a titolo di uno solo degli articoli 7, 11, 15 e 17.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 39

E' istituito un comitato del FESR, in seguito denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 40

1. Ove si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è adito dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato progetti in merito alle decisioni da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non prende parte alla votazione.

3. La Commissione prende decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere espresso dal comitato, dette decisioni sono subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di due mesi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 41

Il comitato può esaminare qualsiasi altro problema relativo al funzionamento del FESR sollevato dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 42

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 43

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far risultare distintamente, nelle forme corrispondenti alle caratteristiche dei sistemi di bilancio nazionali, gli importi ricevuti dal FESR.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a sua richiesta, informazioni sull'assegnazione degli importi ricevuti dal FESR.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 44

L'intervento del FESR non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i relativi principi contenuti nel trattato, in particolare i principi di coordinamento dei regimi generali di aiuto a finalità regionale. In particolare il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, segnatamente per quanto riguarda la determinazione e la modificazione delle zone beneficiarie di un aiuto conformemente ad un regime nazionale di aiuto a finalità regionale.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 45

L'articolo 47, paragrafo 3, non si applica alle risorse destinate a coprire gli impegni di bilancio che restano da contrarre per l'esecuzione delle azioni comunitarie specifiche di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 724/75 istituite dal Consiglio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 46

1. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.

2. Tale relazione verte sulla gestione finanziaria del FESR e sulle condizioni che la Commissione trae dai controlli effettuati sulle operazioni del FESR.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 47

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento nel termine di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 48

Il regolamento (CEE) n. 724/75 è abrogato, con riserva dell'applicazione dell'articolo 45 del presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

Art. 49

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 4254/88.

ALLEGATO

ELENCO NEGATIVO DELLE CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE

Il FESR partecipa al finanziamento di investimenti per infrastrutture, ad eccezione di quelli compresi nelle categorie seguenti:

1. istituti di insegnamento generale, tranne nelle regioni con gravi carenze in questo settore, ed attrezzature sportive e culturali ad essi connesse. In questa definizione non sono compresi gli istituti di insegnamento tecnico, specializzati e professionali, anche di livello universitario;

2. ospedali ed attrezzature connesse, tranne nelle regioni con gravi carenze in questo settore;

3. ospizi per persone anziane e invalide;

4. caserme di pompieri, asili nido, asili infantili ed attrezzature sociali analoghe non aventi un nesso diretto con l'attrezzatura di zone di attività economiche, o con la creazione o il mantenimento di posti di lavoro;

5. edifici amministrativi pubblici;

6. infrastrutture di protezione del litorale e del terreno destinato esclusivamente all'agricoltura, imboschimento e lotta contro gli incendi di foreste, nella misura in cui queste infrastrutture possano essere finanziate dal FEAOG, sezione orientamento;

7. la parte di spese pubbliche sostenute per l'acquisto di terreni, che non sia direttamente connessa ad un investimento produttivo o ad un investimento per infrastrutture;

8. centri e attrezzature per il tempo libero e gli sport, parchi, biblioteche pubbliche, musei, teatri, centri culturali e per congressi, beni culturali, che non siano connessi alla promozione dell'attività turistica;

9. costruzione e risanamento di alloggi.