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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 87

G.U.R.S. 31 dicembre 1976, n. 68

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le richieste per la concessione del contributo di cui all'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, debbono essere presentate dalle cooperative entro il 31 gennaio dell'anno finanziario in cui i contributi vengono richiesti.

Il secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è abrogato.

Art. 2

Il contributo di cui all'art. 4, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive integrazioni e modificazioni, è concesso, a titolo di sussidio straordinario ed in base ad un piano di ripartizione presentato dagli organismi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3

Le norme di cui all'art. 38 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, sono prorogate al 31 dicembre 1978.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1976.

BONFIGLIO