Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 89

G.U.R.S. 31 dicembre 1976, n. 68

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, concernente interventi per la diffusione della cultura musicale nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere, fino all'ammontare massimo annuo di lire 130 milioni, contributi nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute a favore delle associazioni concertistiche non aventi fini di lucro, regolarmente costituite e che svolgono attività musicale strutturata in organici cicli annuali di concerti di musica sinfonica, cameristica, corale e jazzistica e di alto livello artistico".

Art. 2

Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è aggiunta la seguente lettera:

f) dal direttore dell'Istituto di storia della musica della Facoltà di lettere presso l'Università di Palermo.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1976.

BONFIGLIO