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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 23

G.U.R.S. 17 maggio 1975, n. 21

Interventi per la diffusione della cultura musicale nella Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 16/1979 e annotato al 10/12/1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 89/76 e sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/79) (1)

L'art. 12 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è sostituito dal seguente: "Nelle more di una legge organica sulle attività musicali, per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni concertistiche, corali, polifoniche o ad enti culturali musicali, non aventi fini di lucro, regolarmente costituiti, con sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni, per iniziative e manifestazioni, nonchè per concerti di musica sinfonica, concertistica, corale, polifonica, jazzistica".

Art. 2

(integrato dall'art. 2 della L.R. 89/76 e abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 16/79)

Art. 3

(abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 16/79)

Art. 4

(abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 16/79)

Art. 5

(abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 16/79)

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 1975.

BONFIGLIO