
DECRETO PRESIDENZIALE 17 agosto 1976
G.U.R.S. 25 settembre 1976, n. 53
Direttive per l'attuazione delle disposizioni degli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Vista la legge regionale 11 aprile 1972, n. 27;
Visto il quarto comma dell'art. 23 della suddetta legge;
Vista la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50;
Vista la legge regionale 20 aprile 1976, n. 38;
Vista la legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio;
Premesso l'invito ad operare con la tempestività e snellezza di procedure richieste dalla particolare natura delle misure d'interventi previste dalla citata legge n. 38;
Decreta
Articolo Unico
Sono impartite le seguenti direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.
1. - Ai fini dell'applicazione da parte degli Istituti ed aziende di credito delle agevolazioni di cui all'art. 12 della legge 20 aprile 1976, n. 38, possono avanzare domanda le imprese industriali in difetto, alla data di entrata in vigore della legge, con il pagamento di più di una rata relativa ai mutui a tasso agevolato, ottenuti ai sensi di leggi nazionali o regionali, ivi comprese le leggi 15 febbraio 1967, n. 38, e 18 marzo 1968, n. 241, per l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione Siciliana, purché si trovino in condizioni di particolari difficoltà congiunturali.
Sarà data dagli istituti mutuanti preferenza ai finanziamenti contratti dalle imprese:
- che, a parità di capitale investito nell'ambito dei comparti produttivi di appartenenza, occupino più manodopera entro il limite massimo dell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22;
- che abbiano effettuato investimenti addizionali per adeguare le attrezzature alle esigenze di mercato;
- al cui capitale sociale non siano presenti, direttamente od indirettamente, con una partecipazione paritetica o di controllo, enti pubblici nazionali o società in grado, per dimensione, capacità finanziaria ed equilibrata situazione aziendale e di bilancio, di provvedere al risanamento delle aziende medesime;
- che utilizzino nei settori produttivi materie prime siciliane ed operino in settori di fondamentale importanza per un equilibrato processo di sviluppo industriale dell'Isola.
2. - Gli interessi anche di mora da porre a carico del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, riguardano ai fini dell'art. 12 della legge 20 aprile 1976, n. 38, le seguenti rate scadute e non pagate:
30 giugno 1974 ovvero 1 luglio 1974 31 dicembre 1974 " 1 gennaio 1975 30 giugno 1975 " 1 luglio 1975 31 dicembre 1975 " 1 gennaio 1976.A carico dell'anzidetto fondo gravano:
a) gli interessi di conto compresi nelle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora sull'importo totale di dette rate, per il periodo che va dalle singole scadenze al 31 dicembre 1975, calcolati al tasso minimo a tal uopo previsto nei singoli contratti di mutuo;
c) gli eventuali accessori, come diritti erariali ecc., gravanti su dette rate;
d) la differenza fra gli interessi di conto al tasso previsto nei singoli contratti di mutuo e quelli calcolati secondo un tasso corrispondente a quello di mora stabilito dal contratto.
3. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 38, il nuovo piano di ammortamento, di cui al primo comma dell'art. 23 della legge n. 27, avrà decorrenza dal 1° gennaio 1976 e dovrà essere regolato in modo da abbinare alle rate a scadere, 30 giugno 1976 o 1° luglio 1976, 31 dicembre 1976 o 1° gennaio 1977 e così via del piano di ammortamento vigente, le rate di ammortamento del capitale relativo alle rate ammesse a beneficiare dell'art. 12 della legge regionale n. 38.
Il debito scaduto per capitale dal 30 giugno 1974 ovvero dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1975, ovvero al 1° gennaio 1976 sarà ripartito in un numero di rate comunque non superiore a quello sotto indicato e sarà regolato al tasso di interesse gravante sul mutuo originario:
- per n. 4 rate scadute e non pagate n. 7 rate;
- per n. 3 rate scadute e non pagate n. 5 rate;
- per n. 2 rate scadute e non pagate n. 4 rate;
Fermi restando i limiti massimi di cui sopra, per i mutui che fruivano di un nuovo piano di ammortamento concesso ai sensi della legge regionale n. 27 o della legge n. 27 e n. 50, il debito scaduto da non prima del 30 giugno 1974 per capitale può essere ripartito in un numero di rate che mantenga comunque ferma la durata complessiva del predetto piano di ammortamento.
4. - Ai fini dell'applicazione da parte degli istituti ed aziende di credito delle agevolazioni di cui all'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, possono avanzare domanda le società nell'articolo stesso menzionate, che svolgono attività produttiva, in difetto con il pagamento di rate scadute da non prima del 30 giugno 1969 al 31 dicembre 1975 relative ai mutui a tasso agevolato, ottenuti ai sensi di leggi nazionali o regionali, ivi comprese le leggi 15 febbraio 1967, n. 38, e 18 marzo 1968, n. 241, per l'impianto, l'ampliamento l'ammodernamento di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione Siciliana, che si trovino in condizioni di particolari difficoltà congiunturali.
5. - Gli interessi anche di mora da porre a carico del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957 n. 51, riguardano ai fini e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, le seguenti rate scadute e non pagate:
30 giugno 1969 ovvero 1 luglio 1969 31 dicembre 1969 " 1 gennaio 1970 30 giugno 1970 " 1 luglio 1970 31 dicembre 1970 " 1 gennaio 1971 30 giugno 1971 " 1 luglio 1971 31 dicembre 1971 " 1 gennaio 1972 30 giugno 1972 " 1 luglio 1972 31 dicembre 1972 " 1 gennaio 1973 30 giugno 1973 " 1 luglio 1973 31 dicembre 1973 " 1 gennaio 1974 30 giugno 1974 " 1 luglio 1974 31 dicembre 1974 " 1 gennaio 1975 30 giugno 1975 " 1 luglio 1975 31 dicembre 1975 " 1 gennaio 1976A carico dell'anzidetto fondo gravano:
a) gli interessi di conto compresi nelle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora sull'importo totale di dette rate, per il periodo che va dalle singole scadenza al 31 dicembre 1975 calcolati al tasso a tal uopo previsto nei singoli contratti di mutuo;
c) gli eventuali accessori, come diritti erariali ecc., gravanti su dette rate;
d) la differenza tra gli interessi di conto al tasso previsto nei singoli contratti di mutuo e quelli calcolati secondo un tasso corrispondente a quello di mora stabilito dal contratto.
6. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 il nuovo piano di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 27 avrà decorrenza dal 1° gennaio 1976 e dovrà essere regolato in modo da abbinare alle rate a scadere (30 giugno 1976 o 1 luglio 1976, 31 dicembre 1976 o 1 gennaio 1977 e così via) del piano di ammortamento originario, le rate di ammortamento del capitale relativo alle rate ammesse a beneficiare dell'art. 13 della legge regionale n. 38.
Ove dette rate a scadere del piano di ammortamento originario siano inferiori a otto, il debito scaduto per capitale sarà ripartito in non più di otto rate e sarà regolato al tasso di interesse gravante sul mutuo originario.
7. - Per le imprese ammesse ai benefici di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 38, le somme eventualmente incassate dagli istituti di credito dal 21 aprile 1976 potranno essere utilizzate per il pagamento delle rate del nuovo piano di ammortamento scadenti dal 30 giugno 1976 ovvero 1 luglio 1976 in poi.
8. - La ripartizione del nuovo stanziamento di 900 milioni di lire, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 38, in aumento del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 51, sarà effettuato dall'Assessorato industria e commercio fra gli istituti ed aziende di credito operanti nell'Isola entro 30 giorni dall'invio, da parte degli istituti medesimi, dell'elenco delle imprese industriali di cui all'art. 28 della legge regionale n. 22, in difetto da non prima del 30 giugno 1974 con il pagamento delle rate relative ai mutui di cui all'art. 1 del presente decreto.
Per la utilizzazione dello stanziamento di 700 milioni di lire di cui all'art. 13 della legge regionale n. 38, in aumento del fondo citato al primo comma del presente articolo, gli istituti in questione faranno pervenire l'elenco delle imprese in difetto dal 30 giugno 1969 al 31 dicembre 1975 con il pagamento delle relative rate all'Assessorato industria e commercio che provvederà, entro 30 giorni dalla ricezione, alla ripartizione del suddetto stanziamento.
9. - Le somme ripartite ai sensi del precedente art. 8 fra gli istituti mutuanti saranno iscritte a cura dell'IRFIS al conto impegni della gestione separata dal fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
Sulla base dei conteggi trasmessi dai detti istituti, l'IRFIS accrediterà a ciascuno di essi le somme di competenza per la prima volta con valuta 31 dicembre 1975 e, successivamente, alla scadenza di ogni singola quota del debito scaduto rateizzato.
10. - L'IRFIS e gli altri istituti ed aziende di credito trasmetteranno al Presidente della Regione (Ragioneria generale) ed all'Assessorato industria e commercio un elenco mensile delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 27 del 1972, con la indicazione dei relativi importi.
11. - Le direttive generali oggetto del presente decreto potranno essere successivamente integrate e modificate in relazione alle esigenze che dovessero in seguito manifestarsi.
Palermo, 17 agosto 1976.
BONFIGLIO