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LEGGE REGIONALE 20 aprile 1976, n. 38

G.U.R.S. 21 aprile 1976, n. 20

Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano per la promozione industriale, per l'Ente minerario siciliano e per l'Azienda asfalti siciliani, nonchè provvidenze per la piccola e media industria.

Testo annotato al 21/9/2005

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Provvedimenti per l'ESPI, l'EMS e l'AZASI

Art. 1

Per consentire lo svolgimento dell'attività produttiva delle società collegate all'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento del piano quadriennale di investimenti dell'Ente di cui all'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente stesso ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, è incrementato di lire 26.500 milioni per contributi straordinari alle società collegate sul costo del lavoro.

Art. 2

Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni.

Art. 3

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale di cui all'art. 7, lett. a, della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 700 milioni per esigenze gestionali interne dell'Ente.

Art. 4

E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per interventi straordinari per il miglioramento della produttività degli impianti esistenti nelle more dell'approvazione del programma quadriennale di cui all'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Le deliberazioni per l'utilizzazione del fondo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale ne riferisce preventivamente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. (1)

(1)

Si rimanda all'art. 6 della L.R. 61/77 per la destinazione del fondo di cui all'articolo annotato.

Art. 5

A valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1 della presente legge e limitatamente alla somma di lire 3.000 milioni l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Art. 6

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS), previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive mofifiche ed aggiunte, è incrementato di lire 4.000 milioni per esigenze gestionali interne dell'Ente e per interventi straordinari in favore delle società collegate, con esclusione dell'ISPEA.

Art. 7

E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) un fondo a gestione separata di lire 2.000 milioni per interventi straordinari in favore delle società collegate.

Limitatamente all'IMAC le disponibilità di tale fondo non possono essere utilizzate per pagamento di debiti, fino alla nomina dell'amministratore unico della Società.

A valere sullo stanziamento previsto dal presente articolo l'Azienda asfalti siciliani è autorizzata a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Art. 8

Al personale di cui all'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 7, è corrisposta un'indennità complessiva pari a lire 72.000, quale integrazione del sussidio straordinario percepito per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1975, nonchè della retribuzione relativa al periodo 1° aprile - 8 maggio 1975.

Detta somma fa carico allo stanziamento disposto con l'art. 3 della legge suddetta, al quale fanno carico, altresì, le quote contributive relative all'intero periodo 1° gennaio - 8 maggio 1975, per il quale periodo è riconosciuta a tutti gli effetti la continuazione del rapporto di lavoro precedente.

Titolo II

Provvidenze per la piccola e media industria

Art. 9

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), costituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato di lire 2.000 milioni.

Art. 10

Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 10.000 milioni per le finalità e gli scopi in esso indicati da destinare alle imprese previste dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 11

Il beneficio di cui all'art. 22 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in difetto col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1973 al 31 dicembre 1975.

Per le finalità del presente articolo il fondo previsto dall'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni.

Restano ferme le modalità previste dal citato art. 22 per quanto riguarda la garanzia ed il contributo sugli interessi per i mutui aventi le caratteristiche di cui al primo comma che siano stati effettuati da istituti ed aziende di credito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modifiche.

Art. 12

Il beneficio di cui all'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in mora col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1974 al 31 dicembre 1975.

Per le finalità del presente articolo il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni. (1)

(1)

Vedi D.P. 17/08/76: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni degli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38".

Art. 13

Il limite contenuto nella lett. a dell'art. 27 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, non si applica, ai fini dei benefici previsti dall'art. 23 della stessa legge, nei confronti delle società alle quali partecipano, in posizione maggioritaria, gli enti economici regionali. Per tali società il beneficio si applica per le rate di mutuo non pagate da non prima del 30 giugno 1969 al 31 dicembre 1975.

Per le finalità del presente articolo il fondo di cui all'ultimo comma del richiamato art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è incrementato di lire 700 milioni. (1)

(1)

Vedi D.P. 17/08/76: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni degli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38".

Art. 14

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie del 30 per cento dell'ammontare dei prestiti, aperture di credito ed anticipazioni, effettuati da istituti e aziende di credito in favore di imprese industriali, per capitale di esercizio, nonchè un contributo sugli interessi, nella misura del 30 per cento, gravanti su dette operazioni.

Per le imprese a prevalente capitale degli enti pubblici regionali la garanzia sussidiaria di cui al comma precedente può essere concessa nella misura del 60 per cento.

Per le imprese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge la garanzia può essere concessa limitatamente a prestiti ed aperture di credito ed anticipazioni aggiunti a quelli in essere e non cessati nell'ultimo anno.

La garanzia ed il contributo sugli interessi sono concessi per non oltre 18 mesi, su operazioni effettuate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, purchè non si tratti di rinnovi di operazioni preesistenti.

In ogni caso la garanzia aggiuntiva opererà sulle somme mobilitate dalle banche in eccedenza alle cifre mobilitate nello stesso periodo dell'anno precedente.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti e le aziende di credito danno comunicazione alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale - ed all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio dell'ammontare prevedibile dei prestiti.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e contributi per non oltre lire 1.000 milioni.

Per le garanzie previste dal comma precedente è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 20731 del bilancio medesimo.

Art. 15

Possono usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 14 le imprese previste dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 16

(1)

L'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è sostituito dal seguente: (2)

"Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al 50 per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, dall'art. 7, commi settimo, ottavo e nono della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dall'art. 29 della presente legge, semprechè non fruiscano di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratto non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private semprechè la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi al tasso annuo del 4 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e possono assumere la forma di:

a) contratto di mutuo garantito da regolare cessione del credito eventualmente integrata o sostituita da polizza di fideiussione rilasciata da una compagnia di assicurazione e/o da fideiussione bancaria;

b) apertura di credito garantita da regolare cessione del credito o da procura all'incasso del prezzo delle commesse, eventualmente integrate da polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione.

L'utilizzo dei finanziamenti non può in ogni momento superare l'ammontare dei materiali acquisiti e dei costi di trasformazione sostenuti per la realizzazione delle commesse, e comunque, nel caso dell'apertura di credito, il 50 per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committente.

L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima dell'operazione ad anni tre fino all'importo originariamente accordato, semprechè la ditta finanziaria dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio".

(1)

Per effetto dell'art. 49 della L.R. 57/85, per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo che si annota, il tasso d'interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio, è fissato nella misura del 4 per cento.

(2)

Vedi l'art. 22 della L.R. 22/74 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 17

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: (1)

"Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e tra imprese artigiane, esercenti attività omogenee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre anni un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi ed alle cooperative che si propongono esclusivamente di svolgere o svolgano una o più delle seguenti attività:

a) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate, curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse anche di servizi da ripartire tra le medesime imprese;

b) effettuare ricerche di mercato ai fini del collocamento dei prodotti;

c) trattare l'acquisto di materie prime e di semilavorati utili ai cicli di lavorazione;

d) promuovere l'addestramento e la specilizzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate, nonchè la formazione e l'aggiornamento del personale anche a livello dirigenziale;

e) organizzare la raccolta di notize sulla clientela e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate e dare ad esse idonea assistenza per le rispettive gestioni;

f) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate e delle cooperative.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura decrescente e non può superare rispettivamente il 90, il 70 ed il 50 per cento delle spese di gestione relative alle attività sopracitate, effettuate nel triennio dai consorzi.

Il contributo è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio ai consorzi formati da almeno dieci aziende, in attività nel territorio della Regione, tra loro non collegate, e che entrino a far parte o facciano parte dell'ente consortile, sul piano di un effettivo equilibrio di partecipazione, che abbiano prevista durata di almeno quindici anni, e non può in ogni caso superare il limite massimo di 300 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese industriali e di 50 milioni per consorzi tra artigiani.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi in questione, da effettuare comunque mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento semestralmente al consuntivo, verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato consultivo per l'industria".

(1)

Vedi l'art. 27 della L.R. 22/74 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 16 della L.R. 96/81.

Art. 18

L'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente: (1)

"L'integrazione, da parte della Regione, dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

- con una somma pari all'ammontare del fondo rischi, per i consorzi ai quali aderiscono almeno dieci imprese industriali;

- con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fideiussioni per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali. Ai fini della integrazione da parte della Regione, il monte fideiussioni sarà considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi, un monte fideiussioni di importo superiore.

Le camere di commercio che promuovono la costituzione dei consorzi sono autorizzate ad integrare esclusivamente l'ammontare del fondo rischi fino alla concorrenza del 20 per cento.

Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende, che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrano al conseguimento delle sue finalità.

La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Ogni qualvolta le imprese consorziate procedono all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicati.

L'intervento della regione, comunque, non potrà eccedere in tolate l'importo di lire 100 milioni per i consorzi ai quali aderiscono meno di 40 aziende e l'importo di lire 200 milioni per i consorzi con più di 40 aziende.

L'intervento di ciascuna camera di commercio non potrà eccedere, in ogni caso, l'importo di lire 40 milioni".

Alle spese per il raggiungimento delle finalità del presente articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati, per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, dall'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

(1)

L'art. 33 della L.R. 22/74 è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. a), della L.R. 11/2005.

Art. 19

Il fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 7.000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento delle piccole e medie imprese cantieristiche siciliane, impegnate in programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione degli impianti aziendali aventi particolare interesse economico e sociale.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi dal Comitato amministrativo di cui all'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, hanno durata massima di anni quindici di cui cinque di utilizzo e preammortamento, non devono gravare sui mutuatari, per interessi ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore al 3 per cento annuo e sono commisurati al 70 per cento della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, ivi comprese le scorte di materie prime e semilavorati e le eventuali passività da ripianare nel limite rispettivamente del 40 e del 30 per cento dei nuovi investimenti fissi.

Le operazioni saranno garantite unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonchè dai privilegi sulle scorte ai sensi dell'art. 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135. Per i cantieri ubicati in zone marittime demaniali potrà prescindersi dall'acquisizione dei privilegi immobiliari e comunque comportanti le autorizzazioni previste dal codice della navigazione.

Art. 20

Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente articolo non sono cumulabili con quelle previste da analoghe leggi nazionali in materia di ristrutturazione e riconversione di settori in crisi e possono essere concesse anche ad imprese che presentino domanda per rilevare impianti cantieristici di cui al primo comma del predetto art. 19 o per effettuare apporti finanziari negli stessi sempre al fine di realizzare programmi di riorganizzazione e conversione dei cantieri medesimi assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 21

Il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 1.000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento di piccole e medie imprese industriali, nei cui confronti siano anche in atto procedure concorsuali per l'attuazione di programmi di riattivazione, riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione anche mediante modificazione della struttura aziendale e produttiva che consentano di rafforzarne la efficienza e che permettano il recupero dei livelli occupazionali.

I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi dal Comitato amministrativo previsto dall'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, hanno la durata massima di 15 anni, di cui cinque di utilizzo e preammortamento, e sui mutuatari non devono gravare interessi e altri oneri accessori in misura superiore al 3 per cento annuo della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, ivi comprese le scorte di materie prime e di semilavorati e le eventuali passività da ripianare.

Le operazioni sono garantite esclusivamente da privilegi sugli impianti e macchinari, nonchè da privilegi sulle scorte ai sensi della normativa statale attualmente in vigore.

Art. 22

All'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1975, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"La Presidenza della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzata a concedere garanzia, nel limite di lire 1.500 milioni, sui mutui contratti dall'Amministrazione del deposito franco con istituti o aziende di credito.

Ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui sopra, il Consorzio dei Magazzini generali della Sicilia deve presentare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio un adeguato programma per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti del deposito franco del porto di Palermo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per l'anno in corso la spesa di lire 28 milioni che si inscrive al cap. 20731".

Art. 23

Il Presidente della Regione, previa stipula di apposita convenzione, è autorizzato ad anticipare, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, a favore del Consorzio dei Magazzini generali della Sicilia la somma di lire 600 milioni da destinare al ripianamento delle passività del Consorzio medesimo.

Detta somma sarà rimborsata all'Amministrazione regionale in dieci rate annuali senza interessi, a decorrere dall'esercizio 1978.

Art. 24

Il Consorzio dei Magazzini generali della Sicilia potrà usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 22 e 23 solo se dimostrerà di avere applicato integralmente, a favore dei suoi dipendenti, il contratto collettivo nazionale della categoria a partire dal 1° aprile 1975.

Titolo III

Disposizioni finanziarie

Art. 25

Le spese autorizzate dalla presente legge, con esclusione di quelle previste nei precedenti articoli 14, ultimo comma, 22 e 23, sono a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso.

Art. 26

All'onere di lire 67.700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi approvato con legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 150 milioni previsto dall'art. 14, ultimo comma, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

All'onere di lire 28 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 22 e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 23 e ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27.

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 aprile 1976.

BONFIGLIO