
LEGGE REGIONALE 6 luglio 1976, n. 79
G.U.R.S. 10 luglio 1976, n. 41
Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 16/2017)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' istituito un fondo di lire 3.000 milioni da destinare alle aziende editrici di quotidiani siciliani.
Per azienda editrice di quotidiani siciliani si intende quella che abbia la propria sede legale, la direzione, l'amministrazione, la redazione, lo stabilimento tipografico, in proprietà o in uso, nel territorio della Regione Siciliana.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato
Il fondo previsto dal precedente articolo è erogato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e su un piano di distribuzione approvato dal Consiglio regionale dell'informazione istituito a norma del successivo art. 7.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato
Il piano di distribuzione di cui al precedente articolo è compilato sulla base dei seguenti indici riferiti all'anno precedente:
1) servizi su fatti e problemi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia;
2) numero di pagine di informazione prodotte in un anno;
3) numero e strutture delle redazioni centrali e staccate e degli uffici di corrispondenza;
4) indice di diffusione;
5) unità lavorative occupate;
6) gettito pubblicitario.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato
E' altresì istituito un fondo di lire 400 milioni da destinare a periodici editi in Sicilia a diffusione regionale, aventi carattere culturale, politico e sindacale che abbiano iniziato la pubblicazione da almeno un anno per i settimanali e da almeno due anni negli altri casi.
Possono comunque, nella prima applicazione della presente legge, essere ammessi a contributo i periodici editi in Sicilia di cui al precedente comma che abbiano iniziato le pubblicazioni prima del 1° aprile 1976.
Il fondo per la stampa periodica è erogato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e su un piano di distribuzione approvato dal Consiglio regionale dell'informazione sulla base:
1) dei servizi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia;
2) dell'ambito di diffusione;
3) del numero di collaboratori professionisti e pubblicisti;
4) del gettito pubblicitario.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato
Nella determinazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 si terrà particolarmente conto dei quotidiani o periodici editi da cooperative composte esclusivamente da giornalisti e lavoratori poligrafici.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato
Le provvidenze previste dal precedente art. 1 sono subordinate alla dimostrazione da parte delle aziende richiedenti:
a) del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
b) del rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali, attraverso certificazioni degli enti competenti.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato
E' istituito il Consiglio regionale dell'informazione così composto:
1) dal Presidente della Regione che lo presiede;
2) da 23 componenti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a due nomi;
3) da 8 giornalisti, dei quali 6 designati dall'Associazione siciliana della stampa, uno designato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, uno dell'Ordine regionale dei giornalisti di Sicilia;
4) da 5 rappresentanti degli editori dei quotidiani siciliani designati dalla Federazione italiana editori giornali;
5) da due rappresentanti degli editori dei periodici siciliani designati dall'Unione italiana stampa periodica;
6) da 3 rappresentanti delle confederazioni regionali dei lavoratori.
Il Consiglio regionale dell'informazione, oltre alle attribuzioni previste dalla presente legge, esercita attività consultiva, di ricerca e di studio.
E' vietata la corresponsione ai componenti del Consiglio di compensi di qualsiasi genere, esclusi i rimborsi di spese per indennità di missione.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, limitatamente alle competenze connesse con le disposizioni degli artt. 2 e 3 della stessa L.R. 79/76.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 195/79)
Allo scopo di agevolare la formazione dei quadri giornalistici redazionali sono istituite 10 borse di studio annuali per la pratica della professione giornalistica intestate ai giornalisti Francesco Crispi e Alberto Scandone.
Le borse di studio sono assegnate direttamente dall'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia, sulla base di apposito bando di concorso da emanarsi dallo stesso, di intesa con l'Associazione siciliana della stampa, entro il 30 ottobre di ciascun anno, in relazione ad una graduatoria di merito redatta sulla base dell'esito di prove scritte da sostenersi dagli aspiranti davanti ad una commissione nominata dal consiglio dell'ordine, e dallo stesso erogate alle aziende editrici di quotidiani.
Il Presidente della Regione versa annualmente, entro il 31 dicembre, all'ordine professionale dei giornalisti della Sicilia le somme relative, che dovranno essere rendicontate con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Per ottenere l'assegnazione della borsa di studio l'aspirante dovrà presentare una dichiarazione rilasciata da un'azienda editrice di giornale quotidiano comprovante che l'aspirante viene ammesso, quale praticante, presso la redazione del quotidiano.
Non sono considerate valide agli effetti della concessione delle borse di studio, le dichiarazioni di disponibilità a far svolgere il praticantato presso la propria redazione, rilasciato da aziende che abbiano proceduto negli ultimi 12 mesi a riduzione di personale giornalistico professionale e che abbiano licenziato, se non per giusta causa legalmente riconosciuta, redattori i quali abbiano nello stesso periodo completato, presso la medesima azienda, il periodo di praticantato.
Non può essere riammesso a godere di borse di studio il praticante che, dopo il compimento del periodo di praticantato, non superi nella prima sessione utile gli esami di ammissione alla professione giornalistica.
Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 195/79 le borse di formazione professionale di cui all'articolo annotato, da assegnare negli anni 1979 e 1980, hanno la durata di diciotto mesi.
La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione siciliana della stampa, con sede in Palermo, aderente alla Federazione nazionale della stampa italiana, un contributo di lire 100 milioni per l'organizzazione e lo svolgimento del Congresso nazionale della stampa che si terrà in Sicilia nel 1976.
Il contributo sarà erogato:
a) per il 70 per cento dell'ammontare, a presentazione del programma del Congresso e del relativo preventivo di spesa;
b) per il residuo 30 per cento, dopo lo svolgimento del Congresso, a presentazione di una relazione sull'attività svolta e sulle spese sostenute.
Per le finalità della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977 le seguenti spese:
- art. 1, lire 1.500 milioni;
- art. 4, lire 200 milioni;
- articoli 7 e 8, lire 30 milioni;
- art. 9, lire 60 milioni;
- art. 11, lire 70 milioni.
Per le finalità dell'art. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 24-30 maggio 1977 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, limitatamente alle autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione degli artt. 1 e 4 della stessa L.R. 79/76.
All'onere di lire 1.860 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 4, 7, 8, 9 e 11 della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte dei maggiori versamenti affluiti al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
All'onere di lire 1.860 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle maggiori entrate per ritenute d'acconto e di imposta di cui al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 12 e ricadente sul bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno medesimo.