
LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 62
G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27
Provvedimenti straordinari a favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo.
Testo annotato all'1/8/1977
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti già occupati presso le ditte "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo alla data del 15 gennaio 1976, un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dal 1° aprile 1976, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività e fino ad un massimo di lire 300 mila mensili.
Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione. (1)
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 77/77, le provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo, previste dall'articolo annotato, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.
Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità, dopo avere accertato che i lavoratori si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.