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LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 62

G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27

Provvedimenti straordinari a favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo.

Testo annotato all'1/8/1977

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti già occupati presso le ditte "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo alla data del 15 gennaio 1976, un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dal 1° aprile 1976, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività e fino ad un massimo di lire 300 mila mensili.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 77/77, le provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo, previste dall'articolo annotato, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.

Art. 2

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità, dopo avere accertato che i lavoratori si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1.

Art. 3

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.

BONFIGLIO