Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 64

G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti della "Clinica S. Barbara" di Gela.

Testo annotato all'1/8/1977

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della "Clinica S. Barbara" con sede in Gela, occupati alla data del 31 dicembre 1975 e che si trovino privi di retribuzione, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante a quella data, per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 1976. (1)

(1)

Per la corresponsione di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti della "Clinica S. Barbara" vedi l'art. 5 della L.R. 77/77.

Art. 2

Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, prima di effettuare il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1, accerterà la sussistenza delle condizioni previste.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 25 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.

BONFIGLIO