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LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 65

G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27

Provvidenze in favore dei lavoratori della ditta "Silverstar" di Isola delle Femmine (Palermo).

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 77/1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso la ditta "Silverstar" nel comune di Isola delle Femmine, alla data del 1° gennaio 1976.

I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi con inizio dal 2 maggio 1976.

La gestione dei corsi sarà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione preferibilmente alla stessa azienda o ad un'azienda del settore o ad un ente per la formazione professionale della provincia di Palermo.

Ove i corsi saranno affidati all'azienda "Silverstar", questa, ai fini addestrativi, ha la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 2

(sostituito dall'art. 7 della L.R. 77/77)

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante in base al contratto nazionale di categoria.

Ove l'Azienda si avvalga delle facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'Azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

Qualora i corsi di riqualificazione non venissero istituiti entro il 1° settembre 1977, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 4 della presente legge per corrispondere ai dipendenti già occupati presso la ditta "Silvestar" alla data del 1° dicembre 1975, e licenziati entro l'8 febbraio 1976, un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1977, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale spettante in base al contratto nazionale di categoria, e comunque in misura non superiore a lire 300.000 mensili.

Art. 3

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro trenta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 25 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.

BONFIGLIO