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LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 73

G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27

Attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635, n. 636 e n. 637 del 30 agosto 1975, concernenti norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana rispettivamente in materia di accademie e biblioteche, di pubblica beneficenza ed opere pie e di tutela del paesaggio, antichità e belle arti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In relazione al trasferimento alla Regione delle attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche, accademie, antichità, opere artistiche e musei, nonchè di tutela del paesaggio, disposto con i decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, ed al trasferimento delle funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza operanti nel territorio della Sicilia, disposto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 30 agosto 1975, nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

Art. 2

Le spese di cui ai capitoli 17602, 17703, 17727, 17728, 17731 e 17742 sono considerate obbligatorie ed i capitoli si intendono inclusi nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 3

Per le altre spese concernenti il funzionamento degli uffici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 635 e 637 del 30 agosto 1975, non previste dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (Assessorato regionale delle finanze).

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.

BONFIGLIO

TABELLA A - Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27]