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DECRETO LEGGE 3 maggio 1976, n. 161

G.U.R.I. 4 maggio 1976, n. 116

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

(modificato dalla legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240, dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente la lett. b), è stata abrogata dall'art. 3, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

[b) in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche] (lettera abrogata).

Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti.

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata all'apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura;

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Art. 2

(integrato dalla legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240, modificato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70, dall'art. 2, comma 3 della legge 30 giugno 1989, n. 244, conversione del D.L. 2 maggio 1989, n. 157, dall'art. 1 del D.L. 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, dall'art. 1, comma 9, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

[a) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, modificate dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136;] (lettera abrogata) (1)

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; [Il trattamento economico spettante al presidente, agli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, a norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è maggiorato di L 10.000 per il presidente e di L. 5.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge] (alinea abrogato);

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonchè le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alla ore 14 del lunedì successivo di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.

Art. 3

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

Art. 4

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

a) il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della Regione Siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quella per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi all'elezione dell'assemblea regionale siciliana restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;

c) per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione di intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 5

(modificato dall'art. 2, comma 3 della legge 30 giugno 1989, n. 244, conversione del D.L. 2 maggio 1989, n. 157 e dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonchè le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al lunedì successivo, con inizio alle ore 14;

c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, d'intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 6

Nei casi in cui per le elezioni politiche non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autenticato da notaio.

La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvederà a comunicare a ciascun ufficio centrale circoscrizionale e a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Art. 7

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ed il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 potranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza.

In deroga alle disposizioni dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni in cui si vota col sistema proporzionale che scadono per compiuto quinquennio il 12 giugno 1976, dovrà essere affisso contemporaneamente a quello relativo all'indizione delle elezioni politiche.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

MORO - COSSIGA

BONIFACIO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1976

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 56