
LEGGE 23 aprile 1976, n. 136
G.U.R.I. 24 aprile 1976, n. 108
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.
TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con annotazioni alla data 25 marzo 2024)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 18 della legge 4 agosto 1993, n. 277)
Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'art. 11 è sostituito con il seguente:
"Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";
b) all'art. 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite con le altre "entro tre giorni";
c) al primo comma dell'art. 15 le parole "non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono sostituite con le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno";
d) al primo comma dell'art. 16 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni";
e) al primo comma dell'art. 17 le parole "entro il 56° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno";
f) al secondo comma dell'art. 17 le parole "entro il 46° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 35° giorno";
g) il primo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:
1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi dei due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
h) al primo comma dell'art. 20 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno";
i) al primo comma dell'art. 22 le parole "entro cinque giorni dalla scadenza" sono sostituite con le altre "entro il giorno successivo alla scadenza";
l) all'art. 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito";
m) al penultimo comma dell'art. 23 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni";
n) al n. 5) dell'art. 24 le parole "entro il ventesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno";
o) al primo comma dell'art. 25 le parole da "L'atto di designazione" fino a "delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti:
"L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione".
Il secondo comma dell'art. 25 è abrogato;
p) al primo comma dell'art. 27 le parole "entro il quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il trentaseiesimo giorno";
q) al primo comma dell'art. 28 le parole "dal quindicesimo giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno";
r) al primo comma dell'art. 33 le parole "Entro trenta giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni";
s) al primo comma, n. 3), dell'art. 92 le parole "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".
Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 7 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite con le altre "entro tre giorni";
b) l'art. 8 è sostituito dal seguente:
"I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361";
c) l'art. 9 è sostituito dal seguente:
"La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.
Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.
Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.
Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.
La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.
I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361";
d) l'art. 10 è sostituito dal seguente:
"L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito.
Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.
Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonchè per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'art. 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica";
e) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;
f) il primo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:
"L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;
2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;
3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;
4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.
I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2)";
g) l'art. 14 è sostituito dal seguente:
"La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio";
h) all'art. 22 le parole "non più tardi delle ore sedici del 45° giorno antecedente" sono sostituite con le altre "dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti";
i) l'art. 24 è sostituito dal seguente:
"Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";
l) al sesto comma dell'art. 26 le parole "dell'art. 48" sono sostituite con le altre "dell'art. 64";
m) all'ottavo comma dell'art. 26 le parole "all'art. 47" sono sostituite con le altre "all'art. 67";
n) al nono comma dell'art. 26 le parole "dell'art. 52" sono sostituite con le altre "dell'art. 73";
o) all'undicesimo comma dell'art. 26 le parole "all'art. 48" sono sostituite con le altre "all'art. 64".
All'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole "fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista" e dopo le parole "30 marzo 1957, n. 361", sono aggiunte le altre "e successive modificazioni";
b) sono soppressi il secondo e terzo comma.
Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.
Il quarto comma dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:
"L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne".
(modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, conversione del D.L. 2 maggio 1989, n. 157)
I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta.
I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.
Il plico di cui all'art. 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore.
(modificato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)
I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo art. 9 nel luogo di detenzione.
A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
(modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, conversione del D.L. 2 maggio 1989, n. 157)
Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.
Per l'aumento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 1, comma 4, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.
Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il presidente della rispettiva assemblea legislativa ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno, perchè si proceda ad elezione suppletiva.
I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purchè intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.
Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni.
Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.
Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.
(abrogato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70)
[In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune nel quale l'ufficio ha sede un onorario fisso di L. 25.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.
Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a L. 30.000 per il presidente ed a L. 25.000 per gli scrutatori ed il segretario.
Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui al precedente art. 9 spetta un onorario fisso, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente, di L. 16.000 e lire 12.000 al lordo delle ritenute di legge.]
(abrogato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70)
[Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'art. 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma dell'art. 12.]
(abrogato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70)
[A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, numero 29, degli uffici provinciali per il referendum di cui all'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000.
Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.
Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.]
(abrogato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70)
[Le indennità di trasferta previste nel presente titolo non sono dovute, oltre che nei casi di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, numero 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nel presente titolo sono esenti dall'obbligo del rientro in sede disposto all'art. 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nel presente titolo devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.]
(integrato e modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 agosto 1991, n. 271 e integrato dall'art. 1, comma 400, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo.
Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione dell'elezione dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.
Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonchè le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.
Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.
Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.
Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.
Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.
L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.
Lo Stato, le regioni o le provincie sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.
Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonchè del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.
Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 aprile 1976
LEONE
MORO - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO