
LEGGE REGIONALE 18 marzo 1976, n. 32
G.U.R.S. 20 marzo 1976, n. 15
Provvedimenti per la manutenzione e la conservazione degli impianti dello stabilimento CHIMED di Termini Imerese.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 400 milioni da utilizzare per anticipazioni in favore delle collegate CHIMED, CROS e SOFOS per far fronte, in attesa della ripresa dei lavori, agli oneri per la manutenzione e conservazione degli impianti in corso di costruzione a Termini Imerese e per il pagamento delle competenze ai dipendenti.
La somma prevista al comma precedente dovrà dalla CHIMED, dalla CROS e dalla SOFOS essere restituita all'Ente minerario siciliano entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti per il completamento degli impianti di Termini Imerese.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo l'Ente minerario siciliano impartirà disposizioni alla CHIMED affinchè, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e conservazione degli impianti, la stessa utilizzi i propri dipendenti nonchè gli otto dipendenti della CROS e i dipendenti che alla data del 30 giugno 1975 risultavano iscritti nel libro paga e matricola della ORINOCO Palermo, tuttora in servizio. Per questi ultimi il rapporto di lavoro deve essere regolato mediante contratto che non superi la durata di mesi sei.
Dal fondo di cui all'art. 1 saranno altresì corrisposte le somme pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dai ventidue dipendenti della CHIMED e dagli otto dipendenti della CROS dalla data del 1° ottobre 1975.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, ai dipendenti della società ORINOCO di cui all'art. 2, per il periodo 1° luglio - 12 dicembre 1975, un'indennità straordinaria mensile pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alla data del 30 giugno 1975.
Per le finalità del precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.