
LEGGE REGIONALE 5 marzo 1976, n. 18
G.U.R.S. 6 marzo 1976, n. 12
Intervento a sostegno dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti all'interno della ditta ISAB di Priolo Melilli, dei dipendenti dell'OMP (Officine meccaniche di Priolo) s.p.a. e della CEI Sicilia.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
A favore dei lavoratori dipendenti alla data del 20 dicembre 1975 dalle imprese industriali che operano all'interno della ditta ISAB di Priolo Melilli ed alla stessa data ivi utilizzati, i quali a partire dal 20 dicembre 1975 e fino al 31 agosto 1976 sono stati o saranno progressivamente sospesi dal lavoro e posti in Cassa integrazione guadagni, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad effettuare alla sede INPS di Siracusa:
a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e per tutta la durata in cui i lavoratori stessi saranno sospesi dal lavoro, un versamento pari all'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta mensilmente ai predetti dipendenti;
b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma secondo, della legge 6 agosto 1975, n. 427, e per tutta la durata in cui i lavoratori stessi saranno sospesi dal lavoro, un versamento pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta mensilmente ai predetti dipendenti.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, per ogni mese di durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni, una indennità pari ad un dodicesimo dell'ultimo salario mensile spettante o percepito all'atto della sospensione del lavoro a ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 1, lett. a, e pari ad un ventesimo a ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 1, lett. b.
I periodi di sospensione superiore a 15 giorni saranno conteggiati come mesi interi; di quelli inferiori ai 15 giorni non sarà tenuto conto.
I versamenti, di cui all'art. 1 della presente legge, saranno effettuati per il tramite delle imprese interessate o del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa, previa presentazione a fine di ogni mese, da parte dell'impresa da cui dipendono, dell'elenco nominativo dei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni.
In tale elenco deve essere indicata per ciascun lavoratore la data di inizio e di eventuale cessazione della sospensione dal lavoro.
Al pagamento dell'indennità, di cui all'art. 2 della presente legge, sarà provveduto in unica soluzione a mezzo del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa, previa presentazione, all'atto della cessazione della sospensione, da parte della ditta da cui essi dipendono, dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi e posti in Cassa integrazione guadagni.
Per ciascun lavoratore dovrà essere indicata la data di inizio della sospensione dal lavoro e la data di cessazione a qualsiasi causa dovuta e di cui dovrà farsi specifica menzione a fianco di ciascun nominativo.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti delle Officine meccaniche di Priolo (OMP)s.p.a. occupati alla data del 26 novembre 1975 ed ai dipendenti della CEI Sicilia utilizzati nel territorio della provincia di Siracusa e nel cantiere di Ramacca, occupati alla data del 22 dicembre 1975, una indennità straordinaria mensile pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione di fatto percepita o spettante e comunque non superiore a lire 300.000, per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° dicembre 1975 per i lavoratori delle Officine meccaniche di Priolo e dal 1° gennaio 1976 per quelli della CEI Sicilia.
Tale indennità è riservata ai lavoratori dipendenti dalle suddette ditte sospesi dal lavoro o, comunque, privi di retribuzione e cesserà al momento in cui i beneficiari saranno reimmessi nell'attività lavorativa o assunti da altre imprese.
Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa le somme occorrenti.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato il possesso dei requisiti richiesti.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni.
Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
All'onere relativo ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.