
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 6
G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10
Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, degli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1975, n. 2.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'indicazione della misura del contributo sugli interessi contenuta nell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, negli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e nell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1975, n. 2, va intesa nel senso che il contributo è determinato in modo tale da abbassare il tasso di interesse a carico del mutuatario di tanti punti quanti ne risultano indicati in percentuale.