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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 6

G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10

Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, degli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1975, n. 2.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'indicazione della misura del contributo sugli interessi contenuta nell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, negli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e nell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1975, n. 2, va intesa nel senso che il contributo è determinato in modo tale da abbassare il tasso di interesse a carico del mutuatario di tanti punti quanti ne risultano indicati in percentuale.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 febbraio 1976.

BONFIGLIO