
LEGGE REGIONALE 1 marzo 1975, n. 2
G.U.R.S. 8 marzo 1975, n. 10
Provvedimenti straordinari a favore delle aziende industriali operanti nell'ambito del porto di Palermo e provvidenze a favore delle organizzazioni dei lavoratori del porto.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 38/1976 e annotato al 21/2/1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 22 della L.R. 38/76)
A favore dell'Amministrazione del deposito franco e della società bacini siciliani, operanti nell'area del porto di Palermo, è autorizzata la concessione, a carico della Regione, di contributi annui, per dieci anni, nella misura del 9 per cento sugli interessi dei mutui contratti dall'Amministrazione e dalla Società predetta per la ricostruzione dei bacini di carenaggio galleggianti, per il miglioramento e per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature.
L'ammontare complessivo dei mutui ammissibili a contributo non può superare in ogni caso l'importo di lire 12.000 milioni.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio e sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti. (1)
La Presidenza della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzata a concedere garanzia, nel limite di lire 1.500 milioni, sui mutui contratti dall'Amministrazione del deposito franco con istituti o aziende di credito.
Ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui sopra, il Consorzio dei Magazzini generali della Sicilia deve presentare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio un adeguato programma per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti del deposito franco del porto di Palermo.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per l'anno in corso la spesa di lire 28 milioni che si inscrive al cap. 20731.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6/76 l'indicazione della misura del contributo sugli interessi va intesa nel senso che il contributo è determinato in modo tale da abbassare il tasso di interesse a carico del mutuatario di tanti punti quanti ne risultano indicati in percentuale.
Per ottenere il beneficio di cui all'art. 1, le società indicate nello stesso articolo devono presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, corredata di una dettagliata relazione sulle opere e sul costo relativo.
L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio adotta le proprie determinazioni sulle istanze di cui sopra, entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle medesime.
A favore delle organizzazioni dei piloti, degli ormeggiatori e dei battellieri del porto di Palermo, le cui attrezzature di lavoro siano state distrutte o gravemente danneggiate dal fortunale del 25 ottobre 1973, è concesso, a carico della Regione, un contributo a fondo perduto ad integrazione di quello concesso dallo Stato, pari al 30 per cento dell'importo dei danni subiti e comunque per un importo globale non superiore a lire 30 milioni.
Il contributo di cui al comma precedente è concesso anche per le attrezzature di terra, utilizzate dalle organizzazioni predette per lo svolgimento della loro normale attività lavorativa.
La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla capitaneria di porto di Palermo.
La capitaneria medesima, dopo avere accertato la entità dei danni, provvede direttamente alla liquidazione ed al pagamento del contributo, a valere sull'accreditamento a tal fine disposto con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.
A favore delle imprese di costruzione e riparazione di natanti che operano nell'ambito del porto di Palermo, le cui attrezzature di lavoro siano state distrutte o gravemente danneggiate dal fortunale del 25 ottobre 1973, è concesso, a carico della Regione, un contributo a fondo perduto, pari al 30 per cento dell'importo dei danni subiti.
Le modalità per l'accertamento, la concessione e la liquidazione dei contributi sono quelle stabilite nel precedente art. 3.
L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 10 milioni alla società canottieri Palermo per i danni subiti alle attrezzature a mare e alle imbarcazioni di proprietà dello stesso sodalizio, a seguito del fortunale del 25 ottobre 1973.
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:
- lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984, per le finalità previste dall'art. 1;
- lire 30 milioni, per l'anno 1975, per le finalità previste dall'art. 3;
- lire 25 milioni, per l'anno 1975, per le finalità previste dall'art. 4;
- lire 10 milioni, per l'anno 1975, per le finalità previste dall'art. 5.
All'onere di lire 765 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.
All'onere di lire 700 milioni, ricadente in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1984, si provvede, quanto a lire 300 milioni utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite decennale di spesa autorizzato per l'esercizio 1966 con l'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, e quanto a lire 400 milioni con il maggiore gettito delle entrate tributarie della Regione.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.