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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 12

G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10

Provvidenze in favore dei lavoratori dell'Industria siciliana arredamenti metallici di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso l'Industria siciliana arredamenti metallici nel comune di Palermo alla data del 31 agosto 1975, e che alla data del 31 ottobre 1975 risultavano privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi con inizio dal 1° marzo 1976 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore alla stessa Azienda.

Ai fini addestrativi l'Azienda ha la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'Azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 2

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'Azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'Azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'Industria siciliana arredamenti metallici di Palermo.

Art. 3

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere una indennità straordinaria di lire 400 mila agli stessi lavoratori di cui al primo comma dell'art. 1.

Per la liquidazione dell'indennità prevista nel presente articolo l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo la somma occorrente.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Art. 5

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 23 milioni.

Per le finalità dell'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 6 milioni.

Art. 6

Le somme indicate nell'articolo precedente saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 7

All'onere di lire 29 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 febbraio 1976.

BONFIGLIO