
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. 106
G.U.R.S. 7 gennaio 1978, n. 1
Norme provvisorie in materia di bonifica.
N.d.R. Si rimanda alla L.R. 45/95: "Norme sui consorzi di bonifica".
TESTO COORDINATO (alla L.R. 8/2017)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
In attesa della riforma amministrativa della Regione, allo scopo di garantire l'efficienza dell'organizzazione dei consorzi di bonifica, le attuali gestioni straordinarie dei predetti consorzi devono essere rinnovate entro il 30 maggio 1978 e con le modalità previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.
Contestualmente sarà provveduto alla nomina, con le stesse modalità di cui al precedente comma, della consulta prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, costituita da sette componenti.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 49/81, integrato dall'art. 26 della L.R. 45/95, modificato e integrato dall'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 13/2014, integrato dall'art. 47, comma 11, della L.R. 9/2015 e modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 8/2017)
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonchè della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.
1-bis. ----------------------------- (comma abrogato) (1)
1-ter. ----------------------------- (comma abrogato) (1)
1-quater. ----------------------------- (comma abrogato) (1)
1-quinquies. ----------------------------- (comma abrogato) (1)
Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma.
L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, così come previsto dal comma 1, delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, desunti dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo.
Il concorso finanziario di cui al primo comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al consorzio quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo.
Sono vietate per i consorzi di cui alla presente legge le gestioni fuori bilancio.
Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore in ordine ai poteri di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore delegato al bilancio.
Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 8/2017.
(modificato dall'art. 5 della L.R. 49/81)
Il personale dei consorzi di bonifica può essere autorizzato col proprio consenso dal capo delle rispettive amministrazioni, sentito il parere della consulta prevista dall'art. 1 della presente legge, ove risulti formalmente insediata, e su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a prestare servizio presso consorzi di bonifica diversi da quello di appartenenza, le comunità montane e gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Al personale di cui al precedente comma non è corrisposto alcun trattamento di missione.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'ampliamento dei ruoli organici dei consorzi di bonifica.