
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1981, n. 49
G.U.R.S. 11 aprile 1981, n. 17
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante norme provvisorie in materia di bonifica.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 173/1981)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, è sostituito dai seguenti:
"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonchè della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.
Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma.
L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali, desunti dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo.
Il concorso finanziario di cui al primo comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al consorzio quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo".
(modificato dall'art. 21 della L.R. 173/81)
La corresponsione del contributo previsto dall'art. 1 avverrà mediante accreditamento dell'importo relativo a favore del legale rappresentante dell'ente.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della carriera direttiva dei ruoli organici.
Per le finalità della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto al cap. 56011 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 al cui onere si provvede con parte delle disponibililità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi che saranno determinati in relazione all'effettivo fabbisogno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, è sostituito dai seguenti:
"Il personale dei consorzi di bonifica può essere autorizzato col proprio consenso dal capo delle rispettive amministrazioni, sentito il parere della consulta prevista dall'art. 1 della presente legge, ove risulti formalmente insediata, e su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a prestare servizio presso consorzi di bonifica diversi da quello di appartenenza, le comunità montane e gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Al personale di cui al precedente comma non è corrisposto alcun trattamento di missione".
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, per l'inquadramento del personale in servizio presso gli ex centri di assistenza tecnica finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge a favore di coloro che hanno continuato a prestare la loro opera sino al 31 dicembre 1979.