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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. 108

G.U.R.S. 7 gennaio 1978, n. 1

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 96/1981 e con annotazioni alla data 17 marzo 2000)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Provvedimenti per l'ente minerario siciliano

Art. 1

Per consentire all'Ente minerario siciliano gli adempimenti di cui all'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, la Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare l'importo di lire 3 miliardi all'Ente minerario siciliano che dovrà provvedere al versamento nel bilancio della Regione entro 5 giorni dal recupero nei confronti della società ISPEA.

Titolo II

Provvedimenti per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave

Art. 3

(abrogato dall'art. 35 della L.R. 96/81)

Art. 4

(abrogato dall'art. 35 della L.R. 96/81)

Art. 5

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione destinata come segue:

- art. 1, lire 3.000 milioni;

- art. 4 (contributi interessi), lire 1.800 milioni;

- art. 4 (garanzie), lire 200 milioni.

All'onere relativo si farà fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1977.

BONFIGLIO