
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1957, n. 51
G.U.R.S. 6 agosto 1957, n 43
Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale. (1)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 119/1983 e annotato al 16/12/2008)
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 8/89, le agevolazioni previste dalla presente legge, si applicano alle piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia, per l'installazione, la trasformazione e/o l'adattamento di impianti e/o apparecchiature per l'utilizzazione di gas metano, sia quale materia prima, sia quale fonte energetica.
Al fine di promuovere nuove iniziative aventi per oggetto l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati compresi nelle categorie ed aventi le caratteristiche previste dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge 7 dicembre 1953, n. 61 e dal decreto del Presidente della Regione 4 marzo 1954, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a concedere contributi per un periodo non superiore a dieci anni ed in misura non eccedente il 2% nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative industriali sopraindicate anche se per lo stesso fine siano stati deliberati a favore dell'impresa altri contributi della stessa natura statali e regionali sino a che il tasso residuo a carico dei mutuatari venga a risultare non inferiore al 4%.
I contributi sono liquidati direttamente all'ente finanziatore sulla base della differenza fra le rate di ammortamento dovute dall'industriale interessato e le rate corrispondenti al saggio di interesse al quale il mutuo è stato contratto, diminuito della misura percentuale del contributo.
Per i mutui contratti al fine della realizzazione di stabilimenti industriali che siano stati attivati od ampliati in applicazione della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, i contributi possono essere concessi solo sulle rate scadenti in data successiva alla entrata in vigore della presente legge;
b) a concedere contributi nella misura del 50% sul costo effettivo, calcolato sulla base delle tariffe minime, della costruzione di opere di carattere sociale, non obbligatorie per legge e per contratti di lavoro, destinate ad assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie, ricreative o d'istruzione professionale.
Tali contributi possono essere concessi anche agli stabilimenti industriali che siano stati attivati ed ampliati in applicazione della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29.
Le opere e le attrezzature indicate nella lettera b) del precedente articolo sono soggette al vincolo della destinazione industriale per 15 anni a partire dal decreto di concessione dei benefici previsti.
Le opere principali ed accessorie occorrenti per la attuazione delle iniziative industriali previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, numero 2359.
L'indennità di espropriazione è però calcolata a norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.
Per le finalità previste dalla lettera a) dell'art. 1 è autorizzato per l'anno finanziario 1957-58, il limite decennale di impegno di L. 300 milioni e per ciascuno degli anni finanziari dal 1958-59 al 1966-67 il limite decennale di impegno annuo di L. 150 milioni.
Per le finalità previste dalla lettera b) dell'art. 1 è autorizzata per gli anni finanziari dal 1957-58 al 1966-1967 la spesa annua di L. 200 milioni.
Per eventuali maggiori necessità si provvede con legge di bilancio.
(modificato ed integrato dall'art. 2 della L.R. 119/83)
Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.
La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori dal territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.
Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, numero 96.
Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo annotato, il tasso d'interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio, è fissato nella misura del 4 per cento, ai sensi dell'art. 107 della L.R. 96/81, nel testo sostituito dall'art. 49 della L.R. 57/85.
Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui al presente articolo, con l'art. 61 della L.R. 17/2004 è stato istituito un Fondo a gestione separata tecnologica nel quale confluiscono le disponibilità dei fondi elencati nello stesso articolo.
(integrato dall'art. 1 della L.R. 23/63, modificato dall'art. 18 della L.R. 27/72 e dall'art. 23 della L.R. 22/74)
Sul fondo previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria fino al 50 per cento dell'intero ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito che saranno effettuati dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese indicate al precedente articolo 5 e destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione od alla natura della produzione delle imprese medesime.
Analoga garanzia è concessa alle aziende produttrici di vino marsala, distillati ed alcool che siano riunite in appositi consorzi, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, per il finanziamento delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento, ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 1069 e del relativo regolamento, nonchè delle leggi e regolamenti sulla distillazione e produzione di alcool da vino e da materie vinose. Le domande devono essere presentate per il tramite dei consorzi, delle cooperative e dei consorzi di cooperative, i quali sono tenuti ad attestare la quantità, la qualità ed il valore commerciale delle scorte di invecchiamento, nonchè la durata dell'invecchiamento stesso per ogni singola partita.
Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo annotato, il tasso d'interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio, è fissato nella misura del 4 per cento, ai sensi dell'art. 107 della L.R. 96/81, nel testo sostituito dall'art. 49 della L.R. 57/85.
Le disponibilità del fondo di garanzia previsto all'articolo 5, sono utilizzate:
a) fino alla concorrenza dei quattro quinti del loro ammontare, quale fondo di rotazione per la concessione da parte dell'I.R.F.I.S. alle imprese industriali indicate all'articolo 5, di prestiti e di aperture di credito aventi le finalità previste nell'articolo precedente;
b) per la rimanente parte ad accreditamenti in appositi conti correnti presso l'I.R.F.I.S., in favore degli Istituti ed Aziende di credito che abbiano effettuato operazioni a norma dell'articolo precedente in misura proporzionale, in ogni caso non eccedente il 30 per cento dell'ammontare delle operazioni medesime in ciascun anno. (2) (3)
In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 19 della L.R. 27/72.
Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo annotato, il tasso d'interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio, è fissato nella misura del 4 per cento, ai sensi dell'art. 107 della L.R. 96/81, nel testo sostituito dall'art. 49 della L.R. 57/85.
La percentuale di cui alla lettera annotata è stata elavata dall'art. 25 della L.R. 22/74.
(sostituito dall'art. 20 della L.R. 27/72 e dall'art. 26 della L.R. 22/74)
Le operazioni previste dall'art. 6 possono usufruire di un contributo sugli interessi in modo che il tasso a carico dei mutuatari non risulti superiore al 4 per cento.
Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio determina periodicamente la misura del contributo di cui sopra, tenendo conto, per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione, degli accreditamenti di cui al precedente art. 14.
(modificato dall'art. 21 della L.R. 27/72)
Le operazioni previste ai precedenti articoli 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore, non possono avere durata inferiore ad un anno nè superiore a dieci anni, e non possono gravare sui prestatari per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 per cento.
Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione sono accantonati in un fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal precedente articolo. (1)
Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente coperta con imputazioni al fondo previsto dall'articolo 5 e verrà successivamente ripianata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi di bilancio.
Per la destinazione del fondo di cui al presente comma si rimanda all'art. 8, comma 1, L.R. 23/2008.
Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo.
Il Comitato è formato:
a) dal Presidente dell'I.R.F.I.S. - e, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci - che lo presiede;
b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. I componenti del Comitato sono scelti tra esperti tecnici estranei alla pubblica Amministrazione, ai Consigli di amministrazione, Collegi sindacali e dipendenti degli Istituti di credito; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora un Consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato durerà in carica sino alla scadenza del Comitato.
Si applicano, per il funzionamento del Comitato, tutte le norme previste per il Consiglio di Amministrazione dell'I.R.F.I.S.
Spetta inoltre al Comitato:
a) concedere la garanzia in favore delle aziende di credito indicate all'articolo 6, per le operazioni ivi previste;
b) concedere alle aziende stesse i contributi nel pagamento degli interessi previsti all'articolo 8.
Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, determina annualmente i criteri ai quali devono uniformarsi gli Istituti nella scelta delle attività industriali da ammettersi a finanziamento o per le quali concedere la garanzia ed i contributi sugli interessi ed i limiti massimi dei prestiti anche in deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè i criteri per la determinazione del valore delle scorte ai fini dell'ammontare delle operazioni.
Determina altresì, le condizioni alle quali sono effettuati i finanziamenti previsti dal precedente articolo.
Determina, infine le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma dei comma precedenti.
All'uopo trimestralmente gli Istituti di credito, che effettuino le operazioni previste dal presente articolo, trasmettono un elenco delle operazioni effettuate.
Copia di detti elenchi è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici al Comitato consultivo per l'industria.
Per la nuova composizione del Comitato amministrativo vedi l'art. 45 della L.R. 50/73, nel testo sostituito dall'art. 27 della L.R. 96/81.
Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) viene istituito, a norma dell'articolo 7 dello Statuto medesimo ed a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, di otto miliardi di lire, con un versamento di un miliardo nell'esercizio 1957-58, di un miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62, salvo gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio. (2)
E' altresì, autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti, la spesa annua che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio.
Il fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali, previsti nello articolo 1 della presente legge, nelle forme indicate all'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, istitutiva dell'I.R.F.I.S., salvo quanto disposto dal comma seguente.
Alla gestione del fondo provvede il Comitato previsto dall'articolo 10.
Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'Istituto nella scelta delle attività industriali da ammettersi al finanziamento, i tipi di operazioni che potranno avere durata superiore a quella prevista dall'art. 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298 ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma del comma precedente.
All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate. Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici, al Comitato consultivo per l'industria.
I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 per cento.
Il fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96. (3)
Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui al presente articolo, con l'art. 61 della L.R. 17/2004 è stato istituito un Fondo a gestione separata tecnologica nel quale confluiscono le disponibilità dei fondi elencati nello stesso articolo.
Per le disponibilità non utilizzate del fondo dalla presente norma vedi quanto disposto con l'art. 5 della L.R. 17/2004.
Vedi le disposizioni contenute nell'art. 116 della L.R. 6/2001.
Vedi, inoltre, l'art. 69, comma 8, della L.R. 4/2003.
I prestiti concessi sui fondi previsti dagli articoli 5 e 11 non possono fruire dei contributi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 della presente legge.
Alle operazioni effettuate sui detti fondi si applicano le norme, le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano le attività dell'I.R.F.I.S. di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445 e 11 aprile 1953, n. 298 ed allo Statuto dell'Ente.
Alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge si applica il disposto degli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1954, n. 135.
Gli onorari dei notai sono liquidati a norma della legge 12 marzo 1936, n. 375.
Titolo III (1)
Società finanziaria di investimenti industriali
Per l'estensione di agevolazioni tributarie alla Società finanziaria prevista nel titolo annotato, si rimanda all'art. 1 della L.R. 33/61.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 32/61)
L'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere la iniziativa della costituzione di una Società finanziaria per azioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 c.c.
La Società finanziaria ha lo scopo di promuovere, anche in concorso con enti pubblici che abbiano per oggetto l'esercizio di attività economiche o con società in cui questi abbiano partecipazione maggioritaria, lo sviluppo ed il potenziamento industriale nella Regione Siciliana mediante:
a) la costituzione di società o la partecipazione a società aventi per oggetto le iniziative previste dall'art. 1 della presente legge ed in particolare quelle collegate con l'utilizzazione dei prodotti agricoli e con la coltivazione ed utilizzazione delle risorse naturali, dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi compresi la trasformazione e lo sfruttamento industriale dei loro prodotti.
b) altri interventi finanziari in favore delle società predette.
Può altresì partecipare ai consorzi previsti dagli artt. 21 e seguenti della legge 18 luglio 1957 n. 634, modificata con le leggi 18 luglio 1959 n. 555 e 24 luglio 1959 n. 622.
La Società finanziaria non può assumere partecipazioni nelle imprese sia in sede di costituzione sia successivamente, in misura superiore al 25 per cento del relativo capitale. Le partecipazioni previste nel presente comma sono normalmente dirette alle piccole e medie imprese industriali.
Il limite previsto dal precedente comma non si applica alle ipotesi in cui la società finanziaria operi in concorso con gli enti pubblici e società da essi controllate indicate nel secondo comma del presente articolo nonchè quando si tratti di partecipazioni che rientrino in un piano organico di sviluppo dell'industria siciliana.
In ogni caso nell'atto costitutivo delle società alle quali la Società finanziaria partecipi devono essere assicurati alla medesima uno o più posti di amministratori e di sindaci in rapporto all'ammontare della partecipazione.
E' vietato alla società di compiere operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative. (1)
Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, determina le caratteristiche delle piccole e medie imprese ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente.
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 32/61)
Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale è presentato entro il 30 aprile successivo all'Assessore preposto agli affari economici, che riferisce alla Giunta regionale.
Esso viene, altresì, presentato al Presidente della Assemblea regionale che incaricherà la Giunta del Bilancio perchè ne riferisca all'Assemblea medesima.
Alla sottoscrizione del capitale della Società e dei successivi aumenti possono concorrere enti economici e finanziari ed istituti di credito e assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico.
Possono altresì concorrere, anche per gli effetti del successivo articolo 21, singoli o società private semprecchè in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale secondo le modalità che saranno determinate nello Statuto.
Alla nomina degli amministratori della Società finanziaria, gli Enti pubblici o di diritto pubblico e gli altri azionisti concorrono in proporzione all'ammontare delle rispettive partecipazioni azionarie.
All'Amministrazione regionale è riservata la nomina di almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed in complesso alla Regione ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico in ogni caso la nomina di tre quarti di tali componenti.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è scelto fra i componenti la cui nomina è riservata all'Amministrazione regionale ed il Vice Presidente fra gli altri.
(modificato dall'art. 3 della L.R. 32/61)
L'apporto della Regione al capitale della società finanziaria è così ripartito:
12 miliardi di lire assegnati sino all'esercizio 1961-62;
3 miliardi di lire da conferire in ogni esercizio dal 1962-63 al 1970-71.
Tuttavia con la legge di bilancio l'anzidetta ripartizione dei conferimenti annuali dei singoli esercizi, potrà essere variata anticipandone l'onere per una o più rate o parte di esse.
L'importo della sottoscrizione della Regione, entro i limiti complessivi fissati dal presente articolo, è versato a seguito delle prescritte delibere di aumento del capitale da adottarsi dall'Assemblea dei soci in rapporto al programma di investimenti della Società finanziaria.
L'importo del fondo per le partecipazioni azionarie in società industriali istituito con legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, è trasferito alla Società finanziaria quale ulteriore apporto della Regione al capitale iniziale della medesima.
Le attività e passività risultanti dall'ultimo bilancio approvato della gestione del fondo anzidetto vengono assunte dalla società finanziaria.
Entro il limite di consistenza del quintuplo del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato, la società potrà emettere obbligazioni in serie speciali, a fronte di determinati investimenti industriali, costituite all'uopo in gestione speciale. Le obbligazioni saranno fruttifere di un interesse fisso, fruiranno di una partecipazione agli utili annualmente realizzati dalla gestione speciale nella forma di maggiorazione di interesse ed anche di sorteggio di premi, e, sotto determinate condizioni, potranno essere convertibili in azioni della Società finanziaria o in azioni delle società finanziate dalla gestione speciale.
(sostituito dall'art. 4 della L.R. 32/61)
Alle obbligazioni emesse dalla società finanziaria, quando il Comitato interassessoriale per il risparmio riconosca di pubblico interesse i corrispondenti investimenti industriali, può essere accordata la garanzia della Regione Siciliana.
Detta garanzia sarà concessa con decreto del Presidente della Regione da emanarsi su proposta dell'Assessore per gli affari economici, di concerto con quello per l'industria e commercio e previa deliberazione della Giunta regionale.
Ai fini delle emissioni di cui al citato art. 21 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, quale contributo sugli interessi da corrispondersi agli obbligazionisti il limite decennale di impegno di lire 300 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1970-71 il limite decennale di impegno annuo di L. 300 milioni.
Il contributo sugli interessi viene concesso con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli affari economici di concerto con l'Assessore per l'industria e per il commercio.
Allo scopo di agevolare la costruzione di bacini di carenaggio il Governo della Regione è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria a favore di enti pubblici che abbiano come finalità di favorire un maggiore sviluppo dei traffici portuali a sollievo dell'economia regionale, ovvero di società private regolarmente costituite, che si propongano la costruzione e la gestione di bacini di carenaggio, qualora al capitale delle medesime partecipi la Società finanziaria di cui all'articolo 16.
Nella concessione del contributo previsto nel precedente comma debbono essere tenute presenti, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2 e 4 della legge regionale 21 dicembre 1950, n. 102.
Per i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per trentacinque esercizi consecutivi a decorrere da quello corrente 1957-58.
E' autorizzata, altresì, l'ulteriore spesa che si renda necessaria per le effettive esigenze che sarà per ciascun esercizio determinata con legge di bilancio.
(integrato dall'art. 1 della L.R. 39/65)
Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo può essere concesso alle dette società private regolarmente costituite ed operanti esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana a condizione che le società medesime assumano l'obbligo di investire nelle costruzioni di officine per la riparazione di navi, nel porto della Regione al quale è destinato il bacino di carenaggio, una somma pari almeno a trenta volte il contributo predetto. Sotto pena di decadenza, la costruzione delle officine dovrà essere iniziata entro un anno dal versamento da parte della Regione della prima annualità del contributo ed essere ultimata nel biennio successivo.
La preferenza nella concessione del contributo previsto dal primo comma del precedente articolo sarà data agli Enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle medie e piccole imprese per bacini di carenaggio destinati a naviglio di stazza non superiore a 5 mila tonnellate, semprecchè siano collegate con officine di riparazione di adeguato sviluppo.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano, altresì, alle società nelle quali la SO.FI.S. partecipi al capitale sociale con almeno il 50%.
La concessione del contributo previsto dagli articoli 23 e 24 è subordinata all'impegno dei beneficiari di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto della Regione al quale è destinato, e di sottoporre a tale condizione qualsiasi eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del bacino e di concedere ipoteca sul medesimo.
I contributi previsti nel titolo primo della presente legge sono accordati con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio su istanza documentata degli interessati. Per i contributi previsti negli articoli 23 e 24 il provvedimento è adottato previa delibera della Giunta regionale.
I progetti preventivi di spesa per le opere, impianti, servizi ed attrezzature previsti dalla lettera b) dell'art. 1 della presente legge, sono sottoposti al parere del Genio Civile.
I provvedimenti di concessione di contributo sono adottati sentito il Comitato consultivo per l'industria.
Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse a preferenza a quelle imprese che rivestono particolare importanza per l'economia regionale sotto il profilo:
a) della massima occupazione;
b) della utilizzazione di materie prime siciliane od approvvigionabili per la situazione geografica dell'Isola, a condizioni favorevoli;
c) dello sviluppo di determinati settori chiave per l'economia siciliana in regime di economia di mercato, semprecchè non abbiano capacità di autofinanziamento o non rivestano carattere monopolistico;
d) del miglioramento dei redditi di lavoro con l'istituzione dei premi di produzione e la concessione di indennità varie ed integrative delle prestazioni mutualistiche ed infortunistiche.
I contributi previsti dalla presente legge ed i finanziamenti con fondi statali e regionali ad imprese industriali saranno regolati in modo da assicurare alle imprese stesse un apporto di capitale privato non inferiore ad un terzo del fabbisogno previsto per il capitale di impianto e di primo avviamento dello stabilimento industriale.
Il comma precedente non si applica alle ipotesi in cui la Società finanziaria operi in concorso con enti pubblici o con società da essi controllate.
Allorchè si tratti di piccole imprese il limite di un terzo previsto dal primo comma è ridotto ad un quarto.
Le imprese beneficiarie dei contributi e delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute alla osservanza dei vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla istituzione di mense aziendali e di opere igienico-assistenziali obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, nonchè la mancata osservanza della legislazione sociale vigente, dà luogo alla cessazione del godimento dei contributi e delle agevolazioni che viene pronunciata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio. Restano, in ogni caso, salvi i diritti dei terzi.
I decreti di concessione o di revoca dei contributi di cui alla presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
(modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 6/69)
--------------------- (comma abrogato ) (1)
L'esenzione dall'imposta di Ricchezza mobile di categoria B per non oltre il 50 per cento degli utili dichiarati ed accertati con le modalità all'uopo stabilite da leggi nazionali ed investiti nella costruzione o riattivazione od ampliamento di impianti industriali, aventi le caratteristiche contemplate dalla presente legge, potrà essere concessa, nei cinque esercizi che avranno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che già siano state ammesse ai benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 e successive aggiunte e modificazioni, ma a partire dalla data di cessazione del godimento dei detti benefici.
(abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 15/62, abrogazione riconfermata dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970)
Alle spese ricadenti nell'anno finanziario 1957-58 previste dalla presente legge si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16/66)
Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio ed agli affari economici, le norme per la gestione delle zone industriali previste dalla legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, nonchè quelle necessarie per il coordinamento con la presente legge sia delle norme statali che di quelle regionali concernenti le zone industriali.
------------------------ (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16/66.
L'Assessore preposto agli affari economici è autorizzato a stipulare con l'I.R.F.I.S. su delibera del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi previsti dalla presente legge, a determinare il compenso da attribuire allo stesso o le modalità da osservarsi per l'impiego o il versamento degli interessi spettanti alla Regione sia sui fondi non utilizzati, sia su quelli impiegati nelle operazioni previste dalla legge medesima.
Nella convenzione vanno riportate le modalità previste dai commi IV, V, VI dell'art. 10 e dai commi V e VI dell'art. 11 della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni previste nei titoli I e II della legge 20 marzo 1950, n. 29 sono accordate con le modalità previste dall'art. 31 della presente legge.
Fino a quando non sarà provveduto alla costituzione della Società finanziaria di cui all'art. 16 della presente legge, il fondo per le partecipazioni azionarie continuerà ad essere amministrato dal Comitato tecnico amministrativo nominato con il Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1950, numero 61- A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 28 ottobre 1950, con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.
La lettera e) dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36 è modificata come segue: "Da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria".