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LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1977, n. 87

G.U.R.S. 22 ottobre 1977, n. 48

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 114/1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per ogni triennio, il Presidente della Regione esaminerà con i rappresentanti delle maggiori confederazioni sindacali le questioni comunque interessanti il personale dell'Amministrazione regionale con particolare riferimento allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le retribuzioni iniziali mensili nette relative a ciascuna classe di stipendio del personale dell'Amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modificazioni, sono aumentate di lire 23.000 nette.

Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1976 al personale di cui al precedente articolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, secondo i tempi di permanenza indicati nella tabella "N" e relative note di cui all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, non si applicano le riduzioni di anzianità previste dai primi tre periodi del secondo comma dell'art. 75 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 75 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Per il personale transitato in qualifiche superiori ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, con provvedimenti aventi efficacia anteriore al 1° gennaio 1976, la decorrenza degli effetti delle disposizioni di cui al primo comma retroagisce al giorno precedente alla data di efficacia dei provvedimenti stessi.

Art. 4

Al personale di cui all'art. 2 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - ivi compreso il personale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47, e successive modifiche, e quello inquadrato ai sensi della legge 6 marzo 1968, n. 219, e della legge regionale 25 luglio 1969, n. 25 - che abbia prestato a qualsiasi titolo servizio presso uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, i relativi periodi di servizio, in quanto già non valutati ai sensi di particolari disposizioni, vengono riconosciuti a tutti gli effetti in aggiunta all'anzianità di servizio posseduta al 1° gennaio 1977 nei seguenti limiti:

a) servizio prestato in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori, nella misura del 60 per cento e fino ad un massimo di anni quattro;

b) servizio prestato in qualifiche o carriere immediatamente inferiori, nella misura del 40 per cento e fino ad un massimo di anni tre.

I servizi di cui sopra, anche cumulati, non possono essere riconosciuti complessivamente per più di quattro anni.

In analoga misura è riconosciuto il servizio di cui all'art. 84, quarto comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

La corrispondenza dei servizi comunque prestati, considerati nel presente articolo, che non sia riferibile a specifiche qualifiche o carriere, è stabilita sulla base dei criteri adottati per l'immissione nei ruoli.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi non di ruolo sono riconosciuti previo riscatto.

I benefici di cui al primo comma non si applicano al personale inquadrato ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34. Non si applicano altresì al personale che ha effettuato o effettuerà il passaggio alla qualifica superiore, ai sensi delle disposizioni transitorie della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, limitatamente al servizio prestato nella qualifica di provenienza.

Art. 5

(abrogato dall'art. 5 della L.R. 114/79)

Art. 6

Il personale di cui al precedente art. 2 - in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - può chiedere il congiungimento, ai fini di previdenza e di quiescenza, dei servizi previsti dall'art. 83 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, con le medesime modalità in esso previste.

Art. 7

L'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, non si applica al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e già inquadrato nella qualifica di archivista-dattilografo.

Ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio si applicano al predetto personale le norme dell'art. 5, penultimo comma, della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34.

Art. 8

Tutti i miglioramenti economici conseguenti all'applicazione della presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1977.

Art. 9

Ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1977, un aumento in ogni caso non superiore a lire 23.000 mensili nette, ragguagliate alla misura massima della pensione.

Ai titolari di assegni vitalizi e di pensioni in misura inferiore alla massima l'ammontare del predetto aumento è ragguagliato alla percentuale della retribuzione che ha determinato il trattamento di quiescenza attribuito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai titolari di pensioni o assegni attribuiti con decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 3.800 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 ottobre 1977.

BONFIGLIO