Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1969, n. 25

G.U.R.S. 26 luglio 1969, n. 35

Provvedimenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1971 e annotato al 28/5/1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale salariato giornaliero non di ruolo, che a causa delle inderogabili e consolidatesi esigenze che ebbero a determinarne l'utilizzazione in mansioni non salariali abbia prestato servizio almeno dal 31 luglio 1963 e risulti in servizio alla data del 9 dicembre 1968 presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, può essere immesso, nel limite massimo di centotrentaquattro unità, tra il personale avventizio di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, previa prova di esame. (1)

(1)

In merito al riconoscimento di servizi al personale dell'amministrazione regionale, vedi l'art. 4 della L.R. 87/77 e gli artt. 1, 2, 3, e 4 della L.R. 114/79.

Art. 2

L'esame di cui al precedente articolo consterà di una prova scritta e di una prova orale per la prima e seconda categoria, di una prova di dattilografia e di una prova orale di cultura generale per la terza categoria, della trascrizione di un brano sotto dettatura per la quarta categoria.

Al personale che avrà superato la prova è riconosciuto, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato già presso l'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale che non avrà superato la prova di esami sarà corrisposta una indennità pari a 52 giornate di paga per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi.

Per la costituzione delle commissioni di esame si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47.

Art. 3

E' vietata la utilizzazione in mansioni non salariali del personale salariato giornaliero non di ruolo.

Nei casi di violazione della norma suddetta, salva la responsabilità dell'amministrazione che ne ha disposto la diversa utilizzazione, il salariato nei confronti del quale è accertata la violazione, è licenziato.

Il superiore che ha impartito l'ordine viene sospeso dalla qualifica.

Art. 4

(abrogato dall'art. 74 della L.R. 7/71)

Art. 5

(abrogato dall'art. 74 della L.R. 7/71)

Art. 6

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano al personale che abbia comunque prestato servizio da almeno cinque anni presso gli uffici centrali dell'assessorato dell'industria e del commercio, nel limite di una unità.

Art. 7

Per provvedere alle esigenze di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di L. 380 milioni per l'attuazione dell'articolo 1 e quella di L. 520.000.000 per cinque anni, per l'attuazione dell'art. 4.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo numero 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

 Spese in conto capitale
Cap. n.  20911.  -  Fondo  occorrente  per  far  fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
                   Oggetto del provvedimento
                                                            Onere
                                                    (in milioni di lire)
Partita che si riduce:
- integrazione della spesa autorizzata
con la legge regionale 12 aprile 1967, n. 36 ecc.       (in meno)  500
Partita che si elimina:
- provvedimenti per le ricerche del Centro siciliano
di fisica nucleare                                                 400
Partita che si ripristina:
- provvedimenti per il funzionamento
degli Uffici dell'Amministrazione regionale                        900

Agli oneri a carico degli esercizi successivi a quello in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10 e ricadente nell'esercizio 1969 a termini dell'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1966, n. 12.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 luglio 1969.

FASINO