
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 70
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Proroga delle anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le anticipazioni previste dalle leggi regionali 5 marzo 1976, n. 17, e 18 marzo 1977, n. 8, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1978.
Le predette anticipazioni saranno erogate all'inizio dei due trimestri luglio-settembre e ottobre-dicembre per l'anno 1977 e all'inizio di ciascun trimestre per l'anno 1978, con le stesse modalità e prescrizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 8.
La misura delle anticipazioni sarà incrementata in proporzione all'aumento dello stanziamento previsto al successivo art. 3.
In applicazione della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario in corso sono introdotte le seguenti variazioni:
a) Entrata:
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.
Categoria XIV - Rimborso di anticipazioni e di crediti vari.
Rubrica 2 - Servizi del tesoro.
Cap. 4329 - Recupero delle anticipazioni corrisposte per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I., lire 2.400 milioni.
b) Spesa:
Titolo II - Spese in conto capitale.
Presidenza della Regione.
Rubrica 4 - Servizi della Presidenza della Regione.
Ragioneria generale.
Categoria XIV - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive.
Cap. 51504 - Anticipazione per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I., lire 2.400 milioni.
Alle anticipazioni a carico dell'esercizio 1978, valutate in lire 4.500 milioni, si provvede con le corrispondenti assegnazioni che saranno disposte dallo Stato per la gestione dei servizi della soppressa O.N.M.I., ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio 1977.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 agosto 1977.
BONFIGLIO