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LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 8

G.U.R.S. 23 marzo 1977, n. 12

Proroga delle anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa ONMI.

Testo con annotazioni alla data 12 febbraio 1979

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Regione è autorizzato ad effettuare, in favore degli enti e con le modalità di cui all'art. 4, comma secondo, punto b, della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, le anticipazioni previste dall'art. 2 della predetta legge fino al 30 giugno 1977. (1)

(1)

Per la proroga e l'erogazione delle anticipazioni previste dall'articolo annotato vedi gli artt. 1 e 2 della L.R. 70/77 e gli artt. 1 e 2 della L.R. 7/79.

Art. 2

Le anticipazioni di cui al precedente articolo saranno erogate in due soluzioni da gennaio a marzo 1977 e da aprile a giugno 1977, all'inizio di ciascun trimestre, nella misura, per ciascuno dei periodi, di tre dodicesimi delle anticipazioni concesse per l'esercizio finanziario 1976, aumentata del 30 per cento.

Art. 3

Le anticipazioni previste dall'art. 1 della presente legge saranno recuperate sulle somme che saranno assegnate dal Ministero del tesoro alla Regione Siciliana in applicazione dell'art. 10 della legge n. 698 del 23 dicembre 1975.

Art. 4

In applicazione dell'art. 1 della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) Entrata
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali
             e rimborso di crediti
CATEG. XIV - Rimborso di anticipazioni e di crediti vari
RUBRICA 2 - Servizi del tesoro
Cap. 4329 (Nuova istituzione) - Recupero delle anticipazioni corrisposte
   per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta ONMI,
   lire 1.850.000.000.

b) Spesa
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - Ragioneria generale della Regione
CATEG. XIV - Concessione di crediti e anticipazioni per
             finalità non produttive
Cap. 51504 (Nuova istituzione) - Anticipazione per far fronte alla
   gestione ordinaria dei servizi della disciolta ONMI, L. 1.850.000.000.
Art. 5

I capitoli aggiunti di cui alla tabella C annessa al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 n. 9324 dell'entrata e n. 151503 della spesa sono soppressi.

Ai residui risultanti sui medesimi ed ai titoli di pagamento già emessi si applicano le disposizioni dell'art. 49 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 92.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1977.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 marzo 1977.

BONFIGLIO