
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 72
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Provvedimenti urgenti per il settore agricolo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 4.000 milioni per le finalità previste dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese per i lavori di manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali costruite o riattate con l'intervento finanziario dello Stato e della Regione, nei confronti degli enti locali e dei consorzi di bonifica che hanno assunto il relativo impegno della manutenzione.
A tal fine, per l'anno finanziario 1977, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni.
Allo scopo di provvedere ad indifferibili esigenze del settore agricolo, per l'attuazione degli appositi interventi previsti dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono disposte, per l'esercizio finanziario 1977, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- lire 6.000 milioni, per le finalità di cui all'art. 5;
- lire 5.000 milioni, per le finalità di cui all'art. 7, primo e terzo comma.
Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.000 milioni.
Per la concessione delle agevolazioni regionali concernenti la meccanizzazione agricola, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di:
- lire 1.200 milioni al cap. 55453;
- lire 800 milioni al cap. 55454;
- lire 3.000 milioni al cap. 55458.
Per le finalità previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 1.000 milioni.
Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 450 milioni da versare all'Ente di sviluppo agricolo per l'attuazione nell'anno in corso di un programma integrativo di lotta contro la cocciniglia degli agrumi.
La predetta somma è iscritta al cap. 56003 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato agricoltura e foreste.
La misura dei contributi di cui all'art. 46 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è elevata al 100 per cento della spesa nel caso previsto dal secondo comma del predetto articolo.
All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge per le finalità di cui all'art. 7, primo e terzo comma, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 1, lett. a, della legge 1 luglio 1977, n. 403, a valere sui programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Agli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 19.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità iscritte ai sensi della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40, al cap. 51602 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.