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LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 76

G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1976, n. 47: "Concessione di un'indennità integrativa di accompagnamento in favore dei non vedenti".

Testo con annotazioni alla data 6 maggio 1981

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La misura dell'indennità integrativa di accompagnamento, spettante ai cittadini non vedenti, di cui al comma primo dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è elevata a lire 25.000 mensili con effetto dall'1 gennaio 1978.

Art. 2

L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato altresì a corrispondere, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al solo titolo della cecità, ai cittadini non vedenti dell'età dai 6 ai 18 anni, il cui deficit visivo sia assoluto o limitato alla percezione dell'ombra e della luce, e purchè la minorazione non sia dovuta a causa civile di guerra, di servizio o di lavoro, un assegno di accompagnamento di lire 25.000 mensili.

L'assegno di accompagnamento spetta ai non vedenti residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 6 della presente legge. (1)

(1)

In merito all'indennità di accompagnamento in favore delle persone totalmente inabili vedi l'art. 1 della L.R. 89/81.

Art. 3

Il comma secondo dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è così sostituito:

"L'indennità integrativa spetta ai cittadini non vedenti residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni dalla presentazione della domanda".

Art. 4

L'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è così sostituito:

"La domanda per ottenere l'indennità integrativa prevista dall'art. 2 è presentata dall'interessato all'Assessorato regionale degli enti locali tramite la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato, e dovrà essere corredata:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato di residenza con l'indicazione della data d'iscrizione nei registri anagrafici;

c) di un certificato rilasciato dalla Prefettura attestante che l'interessato beneficia dell'indennità prevista dalla legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'indennità predetta decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda alla sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato.

E' fatto obbligo ai beneficiari di far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali un certificato di esistenza in vita, alla fine di ogni anno".

Art. 5

Nel caso in cui l'aspirante all'indennità integrativa di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, ha avuto riconosciuto il regolamentare requisito della cecità in ambo gli occhi dalla commissione sanitaria oculistica operante presso l'Ufficio del medico provinciale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, ma non riscuota ancora il beneficio statale di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 160, la domanda deve essere corredata, in tal caso, dai seguenti altri documenti in sostituzione di quelli indicati alla lett. c dell'art. 4 della presente legge e alla lett. c dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47:

a) della copia del certificato medico oculistico rilasciato, a richiesta della sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi territorialmente competente, dalla commissione sanitaria richiamata nel presente articolo;

b) di un atto sostitutivo dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la cecità non derivi da cause civili di guerra, di servizio o di lavoro.

Art. 6

La domanda per ottenere l'assegno di accompagnamento, di cui all'art. 2 della presente legge, è presentata dalla persona esercente la patria potestà o tutela all'Assessorato regionale degli enti locali tramite la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato, e dovrà essere corredata:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato di residenza con l'indicazione della data d'iscrizione nei registri anagrafici;

c) di un certificato rilasciato da un medico oculista attestante l'esistenza del requisito della cecità in ambo gli occhi nei termini precisati all'art. 2 della presente legge;

d) di un atto sostitutivo dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con il quale l'esercente la patria potestà o tutela attesti che la cecità del minore non vedente non derivi da causa civile di guerra, di servizio o di lavoro.

L'assegno di accompagnamento è corrisposto dal mese successivo a quello della presentazione della domanda alla sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato.

E' fatto obbligo all'esercente la patria potestà o tutela di far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali un certificato di esistenza in vita del non vedente minore, beneficiario dell'assegno stesso, alla fine di ogni anno.

Art. 7

L'Assessorato regionale degli enti locali, al fine di accertare la reale esistenza in ambo gli occhi del requisito regolamentare della cecità, deve far sottoporre ad un medico oculista, residente nel capoluogo di provincia, l'aspirante all'assegno di accompagnamento di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 8

Per la liquidazione dell'indennità integrativa di accompagnamento, di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, e dell'assegno di accompagnamento, di cui all'art. 2 della presente legge, sono emessi dall'Assessorato regionale degli enti locali ordinativi di accreditamento a favore di un funzionario dirigente, il quale provvede all'apertura di un conto corrente postale intestato all'Assessorato regionale stesso, versandovi l'importo occorrente per mezzo di ordinativi di pagamento.

Il pagamento dell'indennità integrativa di accompagnamento e dell'assegno di accompagnamento ha luogo ogni trimestre mediante emissione di assegni di conto corrente postale, mod. Ch 16 localizzati, intestati, per l'indennità integrativa, al diretto beneficiario, e per l'assegno di accompagnamento alla persona esercente la patria potestà o tutela.

Il funzionario delegato, nel rendere conto delle somme accreditategli, allega la ricevuta di versamento all'amministrazione postale ed i certificati di allibramento rilasciati dalla stessa, comprovanti l'avvenuta emissione degli assegni.

L'assegno mod. Ch 16, di cui sopra, può essere emesso a favore di persona diversa dal beneficiario dell'indennità integrativa di accompagnamento purchè questi ne faccia delega anche con scrittura privata con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, è abrogato.

Art. 9

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 670 milioni, si provvede con parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi al 1978 da sostenere per le finalità della legge regionale 6 maggio 1976, n. 47, modificata ed integrata dalla presente, saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1977.

BONFIGLIO