
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
LEGGE REGIONALE 23 luglio 1977, n. 63
G.U.R.S. 27 luglio 1977, n. 34
Lotta antiparassitaria contro la cocciniglia degli agrumi.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 47/1980)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
Allo scopo di consentire una organica disinfestazione degli agrumeti attaccati da cocciniglia, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con gli osservatori per le malattie delle piante e con il Commissariato generale anticoccidico e sentito il sottocomitato regionale per l'agrumicoltura, un apposito programma di interventi da realizzare nel triennio 1978-1980.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina annualmente, con proprio decreto e su proposta degli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio e del Commissariato generale anticoccidico, le zone agrumicole infestate nelle quali dovrà essere attuata la lotta anticoccidica, dichiarando la stessa obbligatoria ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive aggiunte e modificazioni.
Il predetto decreto assessoriale sarà pubblicato entro il 30 settembre nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana nonchè, a cura dei sindaci dei comuni interessati, negli albi dei rispettivi comuni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
L'ente di sviluppo agricolo, nell'ambito del programma di cui al precedente art. 1, esegue i piani annuali di lotta anticoccidica da effettuare, con il metodo della fumigazione cianidrica, nelle zone determinate in conformità al disposto dell'art. 2 della presente legge.
All'esecuzione dei piani l'Ente provvede direttamente, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1970, n. 28, ovvero avvalendosi delle cooperative ed associazioni di agrumicoltori e loro consorzi, che possiedono le autorizzazioni e le attrezzature all'uopo necessarie, nonchè mediante pubblici appalti da affidare a ditte private in tale settore specializzate.
I piani annuali sono presentati, entro il 30 ottobre, dall'Ente di sviluppo agricolo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la relativa approvazione.
La direzione tecnica dell'esecuzione dei piani è affidata agli osservatori regionali per le malattie delle piante competenti per territorio e al Commissariato generale anticoccidico, ai quali l'Ente di sviluppo agricolo è tenuto a comunicare, per singole zone, la data d'inizio delle operazioni di lotta.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
Rimane a carico della proprietà privata interessata alle operazioni di lotta una quota di spesa pari a quattro volte il prezzo di acquisto del cianuro di sodio o dei preparati cianidrici occorrenti.
La predetta quota viene riscossa dall'Ente di sviluppo agricolo con le modalità di cui all'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed a cura dello stesso Ente versata in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.
Sono esentate dal pagamento della predetta quota le aziende agricole il cui complessivo reddito dominicale non sia superiore a lire 8.000 in base alla valutazione catastale del 1939.
Sono altresì esentati i coloni, mezzadri e compartecipanti, per la parte eventualmente a loro carico, nei casi in cui il reddito dominicale dell'appezzamento di terreno dagli stessi coltivato non superi il limite fissato dal precedente comma.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato altresì a concedere all'Ente di sviluppo agricolo finanziamenti necessari per provvedere:
- all'istituzione di corsi per la formazione e la qualificazione degli addetti alla lotta anticoccidica da eseguire mediante fumigazione cianidrica;
- all'assistenza tecnica alle cooperative ed associazioni di agrumicoltori e loro consorzi, che intendono attuare direttamente la disinfestazione degli agrumeti dei soci;
- allo svolgimento di attività e di prove dimostrative per l'introduzione di nuovi strumenti e mezzi operativi concernenti le fumigazioni cianidriche che meglio rispondono ai fini tecnici ed economici;
- al rinnovamento e potenziamento delle attrezzature dell'Ente di sviluppo agricolo occorrenti per l'esecuzione diretta delle fumigazioni cianidriche.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere a favore dell'Ente di sviluppo agricolo i necessari ordini di accreditamento.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
A favore delle cooperative e delle associazioni di agrumicoltori e loro consorzi, che intendono attuare direttamente la lotta anticoccidica con il metodo della fumigazione cianidrica degli agrumeti dei soci, può essere concesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione della lotta stessa.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.
(modificato dall'art. 15 della L.R. 47/80)
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1978-80, la spesa di lire 6.500 milioni.
Per l'esercizio 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni cui si farà fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 8/85.