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LEGGE REGIONALE 23 luglio 1977, n. 66

G.U.R.S. 27 luglio 1977, n. 34

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera. (1)

Testo con annotazioni alla data 6 aprile 1996

(1)

Vedi L.R. 26/96 - art. 16 "Norme in materia di assistenza indiretta".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, dopo la lett. e è aggiunta la seguente lett. f:

"f) della spesa conseguente all'erogazione di prestazioni ospedaliere all'Estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, nei confronti degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera della Regione, in casi assolutamente eccezionali, che non potrebbero ricevere tutela adeguata e tempestiva presso luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale".

Art. 2

(1)

Dopo l'art. 14 della suddetta legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti altri:

"Art. 14 bis. L'Assessore regionale per la sanità, in casi eccezionali, per comprovate esigenze diagnostico-terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempo adeguati nei luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale, può assumere, a carico del Fondo regionale ospedaliero, la spesa necessaria per il ricovero presso istituti di cura esistenti all'Estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, di cittadini residenti in Sicilia, comunque aventi diritto all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione, e semprechè non abbiano altrimenti titolo, sulla base della normativa vigente, a fruire in forma diretta di prestazioni ospedaliere presso luoghi di cura ubicati all'Estero".

"Art. 14 ter. Ai fini del ricovero di cui al precedente articolo l'avente diritto dovrà inoltrare all'Assessore regionale per la sanità, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita istanza corredata dal certificato di residenza, dal titolo assistenziale, dalla documentazione sanitaria giustificativa del ricovero e dal preventivo di spesa da cui risulti la presumibile durata del ricovero, rilasciato dall'istituto o luogo di cura indicati all'articolo precedente.

Le richieste di ricovero, appena pervenute, vengono sottoposte immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data di presentazione all'esame di una commissione costituita con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

La commissione di cui al comma precedente, costituita annualmente, è composta dall'ispettore regionale sanitario, che la presiede, da un primario ospedaliero e da un docente universitario di disciplina medica e chirurgica, residenti nel capoluogo della Regione.

Detta commissione, ove lo ritenga necessario, si avvale di specialisti e può fare eseguire gli accertamenti diagnostici ricorrendo in via principale agli enti ospedalieri della Regione.

Ai membri della commissione ed agli eventuali specialisti, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto solo il gettone di presenza, nella misura di lire 15.000, e l'indennità di missione, in quanto dovuta".

"Art. 14 quater. L'Assessore regionale per la sanità, sulla scorta della relazione sanitaria che esprime il parere favorevole della commissione, riconoscendo espressamente la sussistenza delle condizioni indicate all'art. 14 bis, rilascia all'interessato lettera contenente l'impegno della Regione di assumere a proprio carico la spesa del ricovero ed adotta contemporaneamente il decreto di impegno della spesa presunta risultante dal preventivo di spesa come sopra indicato".

"Art. 14 quinquies. Quando, secondo il parere della commissione cui è stato affidato l'esame dell'istanza, le esigenze diagnostico-terapeutiche possono essere soddisfatte in modo o in tempo adeguati presso luoghi di cura convenzionati, ubicati nel territorio nazionale, l'Assessore regionale per la sanità restituisce all'interessato la documentazione presentata, indicando le strutture di ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere.

Per il ricovero nei luoghi di cura indicati all'art. 14 bis l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato altresì ad assumere gli oneri di spesa occorrenti per il viaggio di andata e ritorno, nei confronti dei soggetti che versino in grave stato di indigenza e che documentino tale condizione secondo le modalità previste nei commi decimo e undicesimo dell'art. 12 della presente legge". (2)

"Art. 14 sexies. Per tutti gli altri casi di ricovero non previsti nella presente legge, in ordine ai quali comunque il ricorso ai luoghi di cura indicati all'art. 14 bis consegua alla libera scelta del soggetto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma terzo, della presente legge".

(1)

Vedi Decr. Ass. Sanità 15/10/90: "Determinazione degli importi massimi per prestazioni di cardiochirurgia e litotripsia."

(2)

Vedi l'art. 14 quinquies della L.R. 27/75 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 della L.R. 202/79.

Art. 3

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 luglio 1977.

BONFIGLIO