
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 15 ottobre 1990
G.U.R.S. 15 dicembre 1990, n. 56
Determinazione degli importi massimi per prestazioni di cardiochirurgia e litotripsia.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 luglio 1977, n. 66;
Vista la legge regionale 22 aprile 1986, n. 20;
Preso atto che il beneficio della legge regionale numero 66/77 consiste nell'erogazione degli oneri di spesa di prestazioni ospedaliere fruite presso luoghi di cura non convenzionati da cittadini residenti nel territorio regionale;
Atteso che la legge regionale n. 66/77 realizza, in concreto, un regime di assistenza sanitaria indiretta, ancorchè circoscritta in un ambito delimitato dalla sussistenza di taluni requisiti;
Ritenuto che non è rinviabile alcun intervento volto ad attivare meccanismi di contenimento della spesa in un quadro di governo delle risorse destinate al servizio sanitario regionale;
Considerato che il ricorso dei cittadini alle prestazioni di litotripsia extracorporea e laserlitotripsia è in costante aumento e, comunque, in atto ha raggiunto un indice elevato, per cui è necessario conoscere il parametro dei costi per ciascuna prestazione;
Tenuto conto che alcuni centri di cura italiani altamente specializzati nella cardiochirurgia hanno sollecitato l'aumento delle tariffe stabilite con D.A. n. 63740 del 5 agosto 1987, minacciando di recedere dalla loro autonoma decisione di emettere preventivi e fatture per il rimborso della spesa relativa alle prestazioni sanitarie fruite dai cittadini residenti nella Regione Siciliana ai sensi della legge regionale n. 66/77;
Visto il D.A. n. 37788 del 2 dicembre 1982, con il quale l'Assessore pro - tempore ha costituito una commissione di esperti per la determinazione dei costi dei singoli interventi di cardiochirurgia ai fini della eventuale stipula della convenzione con una casa di cura specializzata nella branca;
Considerato che le tariffe fissate dalla commissione, anche in assenza di un riconoscimento formale da parte dell'Assessore per la mancata stipula della convenzione, sono state applicate ai fini della valutazione dei preventivi ed i successivi rimborsi di medesime prestazioni rese da tutte le case di cura ubicate nel territorio nazionale che di fatto hanno accettato il regime forfettario con il rilascio di preventivi di analoghi importi;
Visto il D.A. n. 62724 del 12 giugno 1987, costitutivo di una commissione di esperti per la rideterminazione del costo dei singoli interventi relativi alla stessa branca di cardiochirurgia ai fini dei rimborsi da effettuare per prestazioni rese nel 1987 in regime della suddetta legge regionale n. 66;
Visto il D.A. n. 63740 del 5 agosto 1987, con il quale, ai fini della valutazione ed approvazione del preventivo di spesa previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 66 e per i rimborsi da effettuare per prestazioni relative alla branca di cardiochirurgia rese nell'anno 1987, le tariffe forfettarie sono state ridimensionate;
Visto il D.A. n. 80509 del 26 marzo 1990, con il quale e stata costituita una commissione di esperti per la determinazione dei costi medi per ciascun tipo di intervento di cardiochirurgia e di litotripsia extracorporea ai fini dei rimborsi da effettuare per prestazioni rese nell'anno 1990 in regime di legge regionale n. 66/77;
Visto il verbale del 18 luglio 1990 della suddetta commissione, con il quale sono stati determinati i costi medi di ciascun tipo di intervento di cardiochirurgia e di litotripsia extracorporea in base a parametri di riferimento formati da modelli di struttura e di organizzazioni adeguati alla specificità di ciascuna branca di alta specializzazione esaminata;
Decreta:
Ai fini della valutazione ed approvazione di spesa da parte della commissione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, e per i rimborsi da effettuare per prestazioni relative alla cardiochirurgia e alla litotripsia, si dispone che gli importi massimi omnicomprensivi sono così determinati:
A) cardiochirurgia
- giornata di degenza in terapia intensiva: L. 1.900.000 (e la metà in semintensiva) - intervento di cardiochirurgia in CEC (circolazione extra - corporea) L. 25.250.000 - intervento di cardiochirurgia senza CEC e chirurgia vascolare aorta toracica L. 19.100.000 - intervento di angioplastica e valvulo - plastica polmonare L. 12.000.000 - intervento di angioplastica coronarica monovasale L. 12.550.000 - intervento di angioplastica coronarica plurivasale L. 13.550.000 - intervento di trombolisi coronarica mediante cateterismo L. 16.300.000 - intervento di settoatriostomia L. 16.900.000 - intervento chirurgico dell'aorta addominale e della vena cava L. 17.150.000 - intervento di chirurgia delle arterie L. 11.600.000 - caterismo cardiaco con contrastografia e coronarografia L. 3.890.000B)
litotripsia
- litotripsia extracorporea (trattamento terapeutico programmato, comprensivo di un eventuale ulteriore trattamento a completamento per la risoluzione del caso), L. 3.450.000;
- litotripsia extracorporea con programmazione di trattamenti multipli, per lo stesso distretto: il primo trattamento viene rimborsato a tariffa intera ed i successivi con una riduzione del 20%;
- nei casi di complicanze, previa notifica all'Assessorato, può essere autorizzato un ulteriore periodo di ricovero, nella misura necessaria, da contabilizzare a parte, secondo le tariffe in vigore per case di cura convenzionate in fascia A;
- laserlitotripsia: L. 1.880.000. Per le eventuali esigenze terapeutiche che rendessero necessario un prolungamento del ricovero, si provvederà a richiedere proroga con le modalità specificate per la litotripsia.
Invitare tutte le case di cura non convenzionate che effettuano interventi di cardiochirurgia, litotripsia e laserlitotripsia a volere predisporre i preventivi e le relative fatture entro i limiti degli importi suddetti.
Rimborsare le fatture relative ad interventi di cardiochirurgia, litotripsia e laserlitotripsia, intestate agli assistiti, entro e non oltre gli importi massimi omnicomprensivi previsti dal presente decreto.
Il presente decreto avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 15 ottobre 1990.
ALAIMO