
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1977, n. 58
G.U.R.S. 21 luglio 1977, n. 32
Norme per il trattamento economico del personale utilizzato a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
Al personale degli enti edilizi soppressi, di cui è autorizzata l'utilizzazione temporanea a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, nel caso in cui il trattamento economico di cui fruisce a norma della medesima legge risulti inferiore allo stipendio della classe iniziale della corrispondente qualifica, secondo le equiparazioni previste dal secondo comma dell'art. 6 della legge predetta, è corrisposta un'indennità mensile di importo uguale alla differenza tra i due trattamenti, tenendo conto delle rispettive variazioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
L'indennità di cui al precedente articolo è corrisposta con decorrenza 1° gennaio 1977 ed è computata ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario e della tredicesima mensilità.
Resta ferma ogni altra disposizione della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno in corso utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.