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LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 51

G.U.R.S. 16 luglio 1977, n. 31

Modifiche agli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, recante benefici a favore dei produttori ed esportatori di agrumi ed ortofrutticoli.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I primi tre commi dell'art. 56 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei produttori ed esportatori di agrumi e di ortofrutticoli singoli, associati o riuniti in cooperativa aventi sede ed operanti in Sicilia, un contributo del 5 per cento sugli interessi gravanti sui prestiti, aperture di credito e scoperture in conto corrente concessi da istituti ed aziende di credito per il finanziamento delle loro attività commerciali, escluse le anticipazioni di cui al successivo art. 57.

L'indicazione della misura del contributo sugli interessi va intesa nel senso indicato dall'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 6.

Detto beneficio può essere concesso per un ammontare non superiore al 50 per cento del volume d'affari conseguito nel bilancio precedente risultante dalle dichiarazioni presentate all'ufficio imposte o dai bilanci depositati dalle imprese societarie.

Il contributo previsto dal presente articolo viene concesso per operazioni della durata massima di sei mesi ed esclusivamente per operazioni concluse negli esercizi finanziari dal 1974 al 1976".

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui all'ultimo comma dello stesso art. 56 della legge regionale n. 22 del 1974.

Art. 2

La concessione dei contributi previsti dall'art. 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è estesa alle operazioni compiute entro il 31 dicembre 1976.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando le somme residue degli stanziamenti previsti nell'ultimo comma dell'art. 57 della citata legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1977.

BONFIGLIO