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LEGGE REGIONALE 7 aprile 1977, n. 25

G.U.R.S. 9 aprile 1977, n. 15

Norme per la istituzione e la organizzazione dei corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale dei servizi di assistenza degli asili-nido.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Siciliana è autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale addetto e da destinare all'assistenza negli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.

Art. 2

Ai suddetti corsi sono ammessi a partecipare:

a) il personale di cui al primo paragrafo della lett. c dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17;

b) coloro che ne facciano richiesta all'Assessore regionale per la sanità, purchè siano in possesso dei titoli di cui al secondo paragrafo della citata lett. c dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.

Art. 3

I corsi sono distinti in:

1) corsi di specializzazione, della durata di un mese, da tenersi ogni tre anni, nel mese di agosto;

2) corsi di qualificazione, della durata di cinque mesi, da tenersi ogni due anni.

I corsi di specializzazione sono obbligatori per il personale in servizio presso gli asili-nido.

I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la Commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti incaricati del corso, rilascia per ciascun allievo un attestato sul quale saranno annotate le caratteristiche dell'allievo stesso, quali risulteranno dalla frequenza del corso e dai risultati del colloquio.

La frequenza utile di un corso di qualificazione costituisce titolo preferenziale nei concorsi per il reclutamento del personale di assistenza degli asili-nido.

Art. 4

I corsi sono tenuti in ciascun capoluogo di provincia.

Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da docenti designati dai consigli di facoltà delle Università siciliane.

L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni.

Art. 5

I programmi dei corsi sono indirizzati alla conoscenza teorica e pratica dei bisogni del bambino nella età compresa fra 0 e 3 anni, nel quadro del suo armonico sviluppo psicofisico.

La definizione e l'articolazione dei programmi dei corsi, nonchè il numero massimo degli allievi per ciascun corso, sono stabiliti dalla Commissione regionale per l'assistenza sociale all'infanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.

Art. 6

Il primo corso di specializzazione sarà tenuto nel mese di agosto 1977.

Il primo corso di qualificazione sarà tenuto nel periodo 1 febbraio - 30 giugno 1978.

Art. 7

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 51601 - residui del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1977.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 aprile 1977.

BONFIGLIO