
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.
LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 9
G.U.R.S. 23 marzo 1977, n. 12
Sussidi ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.
Le associazioni regionali di enti locali e loro amministratori che perseguono lo sviluppo delle autonomie locali ed attuano adeguate iniziative per il decentramento delle funzioni, possono, al fine di potenziare la propria attività, fruire della erogazione di sussidi straordinari da parte dell'Amministrazione regionale.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.
Alla concessione delle provvidenze previste dal precedente articolo provvede, con proprio decreto, l'Assessore per gli enti locali, su istanza dell'associazione interessata. Tale concessione è subordinata alla presentazione di preventivo di spesa per l'esercizio in corso, debitamente approvato dagli organi statutari, e di una relazione illustrativa dell'attività, dei programmi o delle iniziative sostenute o da sostenere in relazione alle circostanze poste a base delle richieste.
Le associazioni beneficiarie presentano annualmente all'Assessore per gli enti locali una relazione sull'attività svolta.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.
Possono usufruire dei sussidi di cui all'art. 1 le associazioni regolarmente costituite e che hanno svolto attività in Sicilia da almeno due anni.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.
Per la finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 60 milioni cui si provvede utilizzando, a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.