
LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 15
G.U.R.S. 23 marzo 1977, n. 12
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Dopo l'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente art. 5 bis:
"Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi, come previsto dall'art. 7, comma ottavo, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
L'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, propone alla Giunta regionale la deroga al divieto previsto dal precedente comma, quando l'ente ospedaliero dimostri l'urgenza e la necessità del ricorso alle operazioni patrimoniali anzidette per il reperimento di fondi da destinare al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento e trasformazione, o acquisto di attrezzature in ordine alle quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento, purchè non sia in contrasto con gli obiettivi del programma sanitario regionale.
Ai fini della deroga di cui al comma precedente, gli enti ospedalieri devono inoltrare istanza motivata, corredata da apposito programma di intervento, all'Assessorato regionale della sanità".
All'art. 14 della citata legge n. 27 del 1975, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo il primo comma è aggiunto il seguente altro:
"Gli organismi indicati al comma precedente dovranno comunicare all'Assessore regionale per la sanità l'avvenuto ricovero, entro tre giorni dall'inizio della degenza, indicando altresì la presumibile durata del ricovero";
- al terzo comma, le parole: "a prescindere dalla iscrizione nei registri anagrafici" sono sostituite con le altre: "residenti nel territorio della Regione";
- dopo il terzo comma è aggiunto il seguente altro:
"Il rimborso di cui al comma precedente, può essere effettuato mediante aperture di credito a favore di funzionari dirigenti o equiparati, in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità, o comandati ai sensi dell'art. 26, comma terzo, della presente legge. Le anzidette aperture di credito saranno rendicontate con periodicità semestrale".
All'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
- il settimo comma è soppresso;
- l'ottavo comma è sostituito con il seguente:
"Il diritto all'assistenza ospedaliera decorre ad ogni effetto dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione, tranne nei casi in cui l'interessato dimostri di avere avuto diritto alle prestazioni ospedaliere in dipendenza di altro titolo, sino ad una data certa";
- l'undicesimo comma è sostituito con il seguente:
"I contributi dovuti ai sensi dell'art. 22 decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di iscrizione al ruolo. Qualora l'interessato provi di avere avuto diritto all'assistenza ospedaliera in dipendenza di altro titolo, il contributo annuo è ridotto proporzionalmente al periodo in cui l'interessato ha avuto diritto all'assistenza. A tal fine non si computano le frazioni di mese inferiori a quindici giorni";
- al dodicesimo comma le parole: "all'Assessorato regionale della sanità" sono sostituite con le altre: "al Comune di residenza o domicilio";
- il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
"Il Sindaco, verificata la presenza delle condizioni necessarie, previste nel comma precedente, per la cancellazione dai ruoli, che può disporre anche d'ufficio, dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla locale esattoria e all'Assessorato regionale della sanità. La cancellazione ed i rimborsi decorrono dalla data di riscossione della rata del tributo, successiva alla presentazione della domanda o alla cancellazione d'ufficio".
All'art. 22 della citata legge regionale n. 27 del 1975, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Qualora non sia possibile addivenire a tale determinazione entro il 30 giugno di ciascun anno, secondo le modalità indicate al comma precedente, la Giunta regionale può stabilire l'importo pro-capite della quota di iscrizione, relativa all'anno in corso, prendendo a base l'importo a ruolo dell'anno precedente, maggiorato dell'aumento del costo della vita, verificatosi durante lo stesso anno, secondo i dati forniti dall'ISTAT".
All'art. 24 della stessa legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'Assessorato regionale delle finanze curerà i compiti tecnico-finanziari relativi alla materia dei ruoli regionali ed i conseguenti rapporti con le esattorie comunali, con le competenti intendenze di finanza, con le amministrazioni comunali e quant'altro si appalesi comunque necessario ai sensi della vigente legislazione tributaria e secondo le disposizioni della presente legge".
Norma transitoria
Le domande di iscrizione al ruolo regionale presentate oltre i termini previsti dal settimo comma dello art. 21 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono fatte salve e producono, con efficacia dalla relativa data di presentazione, tutti gli effetti previsti dallo stesso art. 21.
Ai fini della decorrenza dei contributi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Norma transitoria
Fino al 30 giugno 1977 la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 17 è validamente prodotta anche se presentata oltre i termini ivi indicati.
Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La legge regionale 29 dicembre 1976, n. 88, recante norme integrative della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera, è abrogata.