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LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 18

G.U.R.S. 23 marzo 1977, n. 12

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, recante provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, sono abrogati.

Art. 3

L'art. 12 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è sostituito con il seguente:

"L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ad enti pubblici, consorzi di enti pubblici ed alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, che gestiscono servizi pubblici di trasporto di persone, contributi in misura pari al costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministero per i trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

I contributi di cui al precedente comma sono per il 50 per cento a carico dello Stato, a termini dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per la concessione del contributo di cui al comma precedente, predisporrà un apposito piano di riparto, del quale sarà data comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 10.256 milioni, di cui lire 3.000 milioni riservati a favore dell'Azienda siciliana trasporti.

Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale".

Art. 4

L'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è sostituito con il seguente:

"All'onere di lire 13.770 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2, 7 e 11 della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 19923 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 9.770 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 10.256 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, per il 50 per cento a carico dello Stato, con le assegnazioni per gli anni 1975 e 1976 di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1975".

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1976 e 1977.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 marzo 1977.

BONFIGLIO