
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1977, n. 7
G.U.R.S. 26 febbraio 1977, n. 8
Provvidenze per gli autoservizi di trasporto.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, deve avere come obiettivo fondamentale quello di concorrere ad un più generale e razionale assetto dei trasporti nella Regione e di realizzare, in particolare, un'organica e ben articolata rete regionale di servizi su strada.
Per soddisfare alle esigenze di cui al precedente articolo, il piano deve ispirarsi ai seguenti criteri:
a) suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare sulla base di reali ed omogenei indici di mobilità in rapporto agli insediamenti abitativi ed alle attività economiche e sociali, al fine di consentire, con criteri di gestione economica, lo sviluppo della imprenditoria pubblica in una armonica coesistenza con quella privata;
b) promozione, all'interno dei bacini, di consorzi tra comuni con il compito di fissare gli orientamenti che attengono alla istituzione dei servizi, agli aspetti finanziari e gestionali e con la possibilità di estendere i servizi urbani ai comuni che gravitano sulle città capoluogo;
c) potenziamento e ristrutturazione dell'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) anche ai fini del presente articolo.
Ai fini di una prima attuazione del piano di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 2.
La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata secondo un programma di esecuzione predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
Al fine di consentire nell'ambito della Regione la perequazione del trattamento tra i dipendenti delle imprese private e pubbliche nel settore dei trasporti in concessione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare alle imprese private esercenti autolinee in concessione per il periodo dall'1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1978, un contributo pari al maggior onere derivante alle imprese dalla integrale applicazione ai propri dipendenti, per lo stesso periodo, del trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale e per il triennio 1976-78.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato altresì a corrispondere ai dipendenti delle imprese private esercenti autolinee in concessione, tramite le imprese stesse, un contributo una tantum di lire 340.000 lorde per dipendente, a totale soddisfacimento di quanto previsto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 43 e dal citato trattamento economico e normativo, determinato in sede ministeriale, in relazione al servizio prestato nel periodo medesimo.
Per provvedere al pagamento delle somme di cui all'art. 4, primo comma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a disporre, a favore delle imprese, anticipazioni semestrali dell'importo di lire 1.750.000 per ciascun dipendente.
Le anticipazioni potranno essere eventualmente integrate sulla base dei conteggi che le aziende presenteranno ogni trimestre.
I dipendenti delle imprese debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al fondo di previdenza o all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il rappresentante legale dell'impresa presenterà, entro i 60 giorni successivi al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le anticipazioni, il conto delle spese effettuate, corredato dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, cui è demandato l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente comma.
Al pagamento delle somme di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge si provvede in due rate uguali, di cui la prima entro il 28 febbraio 1977 e la seconda entro il 31 luglio 1977.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1978, contributi nella misura massima di lire 110 per chilometro di percorrenza effettiva di linea conforme ai disciplinari di concessione, comprese le corse bis debitamente autorizzate e con esclusione di quelle occasionali, speciali o relative ai servizi di gran turismo.
L'importo globale dei contributi non dovrà comunque superare, per ciascuna impresa, il disavanzo complessivo risultante dal bilancio dell'anno cui si riferiscono i benefici relativamente a tutti i servizi di trasporto di persone esercitati.
A tal fine il contributo è erogato trimestralmente e la rata relativa all'ultimo trimestre sarà erogata dopo la presentazione del bilancio.
La concessione dei benefici di cui al primo comma resta subordinata all'attuazione, da parte delle imprese concessionarie, delle norme e dei contratti vigenti in materia di lavoro e del trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 della presente legge.
I contributi di cui al presente articolo non si erogano alle aziende con meno di 25 dipendenti, le quali abbiano proceduto a licenziamenti senza giusta causa, comprovati da sentenza del pretore passata in giudicato.
Il contributo di cui al primo comma è esteso alle aziende speciali che vengano costituite da consorzi di comuni limitrofi, per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito dei loro territori.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati su richiesta dell'impresa, corredata da apposita dichiarazione attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione per il periodo al quale si riferisce il contributo. La dichiarazione dovrà essere rilasciata sotto la propria responsabilità civile e penale dal concessionario, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5.
Per agevolare il rinnovo del parco autobus dei privati concessionari di autolinee, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni da inscrivere nell'esercizio finanziario 1977.
Detta somma verrà ripartita tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti risultanti iscritti nei libri paga e matricola ed al fondo di previdenza degli autoferrotranvieri o all'I.N.P.S., alla data del 31 dicembre 1975.
La somma a ciascuna azienda spettante verrà corrisposta a presentazione della documentazione attestante l'avvenuto acquisto di autobus nuovi immatricolati nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979.
La somma che la Regione dovrà erogare non potrà superare il 20 per cento della spesa come sopra documentata. In ogni caso, a ciascuna azienda deve essere assicurato un contributo pari al 20 per cento del costo per l'avvenuto acquisto di almeno un autobus.
Gli autobus acquistati con il contributo di cui al presente articolo non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione e durante il detto periodo dovranno risultare adibiti ai servizi di linea gestiti dal concessionario che ha ottenuto il contributo.
La inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, salvo i casi di cessione dell'azienda o di autolinee, autorizzati a norma di legge, comporta la revoca dei benefici di cui ai commi precedenti.
Alle aziende speciali che vengono costituite da consorzi di comuni limitrofi per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito del loro territorio, sono estesi i benefici dei contributi previsti dal presente articolo.
All'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) è concesso un contributo di lire 110 per chilometro per le percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione, da destinare al rinnovo del parco autobus.
Almeno il trenta per cento del contributo di cui al precedente comma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale regionale.
L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31, è sostituito dal seguente:
"In attesa dell'approvazione del bilancio dell'Azienda sono autorizzate anticipazioni quadrimestrali sul contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19".
L'art. 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è soppresso.
Ai fini della redazione del piano di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per avvalersi della collaborazione di organismi universitari, è autorizzato a stipulare apposita convenzione.
Salvo quanto previsto dall'art. 3 e dal primo comma dell'art. 7, per l'attuazione della presente legge sono altresì autorizzate le seguenti spese:
- per le finalità indicate all'art. 4, primo comma, lire 6.650 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;
- per le finalità indicate all'art. 4, secondo comma, lire 620 milioni per l'esercizio finanziario 1977;
- per le finalità indicate all'art. 6, lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;
- per le finalità indicate all'ottavo comma dell'art. 7, lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;
- per le finalità indicate all'art. 9, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1977.
All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 48601 e 48602 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1977, e per l'ulteriore spesa di lire 8.370 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio medesimo.
All'onere di lire 12.150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1978, si farà fronte utilizzando parte delle assegnazioni dello Stato, a termine dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario medesimo.