
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 68
G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57
Modifica della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, recante provvidenze per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, è sostituito con il seguente:
"La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, al sindaco del comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno.
La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo di trasporto su quello più economico. Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il contributo comunque è commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.
Per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea, i comuni possono concedere agli aventi diritto un contributo pro-capite nella misura mensile appresso specificata:
a) per percorrenze giornaliere da 3 sino a 12 chilometri, lire 15 mila;
b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 20 mila.
Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni nel mese".
La presente legge, che ha l'effetto dal 1° ottobre 1978, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 dicembre 1978.
MATTARELLA