
LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 1
G.U.R.S. 14 gennaio 1978, n. 2
Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24: "Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori".
TESTO COORDINATO (alla L.R. 68/1978 e con annotazioni alla data 16 aprile 2003)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è sostituito dal seguente: (1)
"La Regione Siciliana assicura il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori dal comune o frazione diversa dello stesso comune una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato qualora non esista nel comune o frazione di residenza la corrispondente scuola statale.
Hanno diritto altresì alle provvidenze previste dalla presente legge gli alunni che frequentano gli istituti per ciechi o per ipodotati, statali, regionali e comunali o comunque autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli alunni che frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a lire 250.000 e gli alunni convittori in istituti con rette a carico dello Stato, della Regione o di altri enti e, se a proprio carico, superiori a lire 700.000 annue.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali".
Vedi l'art. 1 della L.R. 24/1973 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 68/78)
All'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:
"La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, al sindaco del comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno.
La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo di trasporto su quello più economico. Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il contributo comunque è commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.
Per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea, i comuni possono concedere agli aventi diritto un contributo pro-capite nella misura mensile appresso specificata:
a) per percorrenze giornaliere da 3 sino a 12 chilometri, lire 15 mila;
b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 20 mila.
Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni nel mese".
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni interessati non serviti da mezzi pubblici di linea, contributi per l'acquisto di scuolabus nella misura corrispondente al relativo costo.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni terremotati della Valle del Belice a totale o parziale trasferimento, contributi per l'acquisto di scuolabus nella misura corrispondente al relativo costo.
L'acquisto degli scuolabus di cui ai precedenti primo e secondo comma deve preferibilmente avvenire presso ditte costruttrici nella Regione Siciliana.
Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa straordinaria di lire 1.000 milioni.
Per le medesime finalità è autorizzata per il triennio 1979-1981 la spesa complessiva di lire 750 milioni.
Per le finalità del secondo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa straordinaria di lire 200 milioni.
I contributi per il funzionamento e la manutenzione degli scuolabus, esclusi gli oneri per il personale, rientreranno fra quelli previsti per le finalità della presente legge nella misura pro-capite mensile corrispondente rispettivamente al 50 per cento ed al 75 per cento del contributo previsto alle lettere a e b del precedente art. 2.
L'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, anticipa lo stanziamento previsto per le finalità della presente legge fino al 70 per cento della somma corrisposta ai comuni nel precedente anno scolastico".
Per le finalità previste dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modificazioni, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'aumento delle tariffe dei servizi pubblici, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni che si iscrive al cap. 38703 del bilancio regionale da utilizzare per l'anno scolastico 1976-77".
All'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 1978 l'ammontare delle spese destinate alle finalità della presente legge, sarà determinato in relazione alle necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47".
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:
- quanto a lire 600 milioni, ricadenti nell'esercizio in corso, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio per l'anno 1977;
- quanto a lire 1.200 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri per gli esercizi finanziari successivi, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.