
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1978, n. 65
G.U.R.S. 20 dicembre 1978, n. 55
Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano di promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 100/1979 e con annotazioni alla data 4 giugno 1980)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 18 della L.R. 100/79)
L'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte:
a) agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo;
b) alle esigenze finanziarie per la gestione interna degli enti. (1)
L'Ente minerario siciliano è inoltre autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze di cui all'art. 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, nelle more dell'erogazione dei fondi stanziati dalla medesima legge.
Per l'applicazione all'Azienda asfalti siciliani delle disposizioni contenute nel comma annotato vedi l'art. 8 della L.R. 54/80.