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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1978, n. 65

G.U.R.S. 20 dicembre 1978, n. 55

Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano di promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 100/1979 e con annotazioni alla data 4 giugno 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 18 della L.R. 100/79)

L'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte:

a) agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo;

b) alle esigenze finanziarie per la gestione interna degli enti. (1)

L'Ente minerario siciliano è inoltre autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze di cui all'art. 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, nelle more dell'erogazione dei fondi stanziati dalla medesima legge.

(1)

Per l'applicazione all'Azienda asfalti siciliani delle disposizioni contenute nel comma annotato vedi l'art. 8 della L.R. 54/80.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 dicembre 1978.

MATTARELLA