
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. 54
G.U.R.S. 4 giugno 1980, n. 26
Norme riguardanti gli enti economici regionali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 54/1981)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è incrementato della somma di lire 27.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 6.000 milioni per l'ordinaria gestione e lire 21.500 milioni per il pagamento di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 quater e quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Il fondo di rotazione a gestione separata da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 5.000 milioni.
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato della somma di lire 17.000 milioni da utilizzare:
a) quanto a lire 15.000 milioni per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 3.000 milioni per l'ordinaria gestione e lire 12.000 milioni per il pagamento di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione degli articoli 23 quater e quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) quanto a lire 500 milioni per la prosecuzione delle opere relative al permesso di ricerca Milena;
c) quanto a lire 1.500 milioni per interventi finanziari in favore della società CHISADE per il rilevamento dell'intero pacchetto azionario delle società CHIMED, CROS, SOFOS e ISELSA.
Per le finalità previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, riguardanti la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la relativa condotta di adduzione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.900 milioni.
E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 15.000 milioni per le iniziative dirette alla utilizzazione industriale delle acque termali del bacino di Sciacca da destinare ad integrazione dei mutui autorizzati o da autorizzare ai sensi della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, per la prima parte del programma della collegata SITAS Spa, e per la concessione di pre-finanziamenti a tasso agevolato.
(modificato dall'art. 40 della L.R. 54/81)
Il fondo è amministrato da un comitato composto da cinque membri nominati dal Presidente della Regione e designati rispettivamente dal Banco di Sicilia, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dall'Assessore regionale per l'industria, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e presieduto da un componente del Consiglio d'amministrazione dell'EMS dallo stesso designato.
L'amministrazione del fondo e le modalità delle operazioni sono regolate da una convenzione con il Banco di Sicilia, stipulata dal Presidente dell'EMS ed approvata dal comitato di cui al primo comma del presente articolo.
Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 450 milioni per la ordinaria gestione e lire 50 milioni per il pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione degli articoli 23 quater e quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, modificato dall'art. 18 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, che prevedono l'autorizzazione ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, la disponibilità per far fronte agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo e alle esigenze finanziarie degli enti, si applicano anche all'Azienda asfalti siciliani.
E' istituito presso l'Az.A.Si. un fondo di rotazione a gestione separata dell'importo di lire 500 milioni da destinare ad operazioni di prestito in favore delle società del gruppo per la provvista dei mezzi di esercizio occorrenti.
Al fondo si applicano le disposizioni relative al fondo di rotazione regionale per il credito di esercizio alle piccole e medie industrie.
Le deliberazioni relative all'utilizzazione delle assegnazioni autorizzate con i precedenti articoli 1, 3 e 7, ad esclusione di quelle relative ai versamenti contributivi all'INPS in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.
Relativamente all'assegnazione di somme per il pagamento dei contributi dovuti all'INPS in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti sono tenuti ad impegnare le società interessate al rispetto della loro integrale e corretta utilizzazione e a darne formale atto con successivo provvedimento soggetto all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.
Gli enti sono autorizzati, a termini dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modificazioni, a fare ricorso alle anticipazioni bancarie in attesa delle erogazioni delle somme stanziate per le finalità del comma precedente.