
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 55
G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52
Proroga al 31 dicembre 1979 delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1979.
Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1979, nella misura di lire 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 31 dicembre 1978.
L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.
L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.