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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 55

G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52

Proroga al 31 dicembre 1979 delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1979.

Art. 2

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1979, nella misura di lire 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 31 dicembre 1978.

Art. 3

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

Art. 4

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 4.200 milioni, alla quale si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 dicembre 1978.

MATTARELLA