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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 262/79.

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 61

G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti dall'IMSA, Industria Meccanica S.p.a., di Messina.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 262/79.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 262/79.

Art. 1

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere a tutti i dipendenti dell'azienda IMSA, Industria Meccanica S.p.a., con sede in Messina, che risultavano occupati presso la predetta azienda alla data del 13 settembre 1978, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alla predetta data, per un periodo non superiore a 90 giorni a decorrere dal 14 settembre 1978, sempre che sussista il requisito della mancanza di retribuzione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 262/79.

Art. 2

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 262/79.

Art. 3

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 262/79.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 33701 è incrementato di lire 300 milioni e lo stanziamento del cap. 60751 è ridotto del medesimo importo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 262/79.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 dicembre 1978.

MATTARELLA