
LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 37
G.U.R.S. 19 agosto 1978, n. 36
Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.
N.d.R. Al fine di giungere alla definizione dei programmi di intervento agevolativi previsti dalla presente legge sono stati adottati i DD.AA. Industria 13 febbraio 2003, 28 maggio 2004, 22 ottobre 2008, 21 dicembre 2009 e il D.A. Attività Produttive 21 dicembre 2011 che hanno prorogato i termini per l'ultimazione dei lavori a favore delle società cooperative beneficiarie di tali provvidenze.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 8/1981 e con annotazioni alla data 21 dicembre 2011)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per l'attuazione nella Regione Siciliana degli interventi previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di interventi regionali integrativi per l'occupazione giovanile, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
(integrato dall'art. 12 della L.R. 8/81)
Rientrano tra le cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:
- terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione Siciliana, o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;
- terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.
La Regione Siciliana favorisce, altresì, nei modi di cui all'art. 18 e seguenti della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, come integrati e modificati dalla presente legge, la promozione e l'incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani per lo svolgimento di attività di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole, nonchè di attività zootecniche e di allevamento delle specie animali minori.
(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80)
Il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lett. b dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.
Tale elenco dovrà comprendere, indicandole separatamente:
1) le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;
2) le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.
Il supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana recante l'elenco di cui al precedente comma è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ogni comune.
----------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.
(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80)
I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l'elenco, con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 3, dei terreni demaniali o patrimoniali o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, comma terzo, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e all'art. 2 della presente legge.
La delibera consiliare, immediatamente esecutiva, è trasmessa alla Presidenza della Regione per la pubblicazione nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
----------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.
Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.
L'ente è, comunque, tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.
Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al Presidente della Regione, terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art. 2, che risultino incolti o malcoltivati ai sensi della vigente disciplina.
Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all'eventuale revoca della concessione o dell'esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, semprechè ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.
Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, a favore dei proprietari privati concedenti è attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50 per cento del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio è aumentato all'80 per cento a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonchè a favore dei proprietari emigranti concedenti.
(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80, nel testo modificato dall'art. 13 della L.R. 8/81)
Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di età inferiore ai 29 anni, è concesso, ad integrazione del contributo di cui all'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, un contributo di lire 100 mila mensili a carico della Regione per la durata di un biennio.
Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.
Alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art. 2, è concesso un contributo di lire 100 mila per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1 milione e 500 mila per l'adeguamento delle strutture organizzative. (1)
Il presente comma è stato abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80 e ripristinato per effetto dell'art. 13 della L.R. 8/81.
(modificato dall'art. 14 della L.R. 8/81)
Alle cooperative indicate al primo comma dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l'approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono accordati:
1) la preferenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art. 2;
2) contributi in conto capitale nella misura prevista dalla legislazione vigente o, in mancanza, nella misura del 60 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame bovino, ovino, suino e di altre specie animali minori;
3) mutui quindicennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;
4) prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.
L'IRCAC, anche in deroga al proprio statuto, è autorizzato ad effettuare in favore delle cooperative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3 e 4.
Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fidejussioni prestate dalla Regione fino al 100 per cento.
Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell'ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dalla estensione della base aziendale.
(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80)
Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle di cui al precedente art. 2, dovranno inoltrare, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, alla Presidenza della Regione, progetti di sviluppo dell'area agricola interessata di cui all'art. 19 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.
In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l'ammontare dei contributi, del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti.
----------------- (comma abrogato) (1)
----------------- (comma abrogato) (1)
Il progetto approvato costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.
Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo è effettuato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.
(integrato dall'art. 17, comma 4, e dall'art. 21, comma 3, della L.R. 125/80) (1)
La Regione Siciliana favorisce la costituzione e l'incremento di cooperative di produzione e lavoro a prevalente presenza di giovani nei settori: dell'industria; della pesca; dell'acquicoltura, condotta con forzatura del ciclo di produzione; del turismo con particolare riguardo alla realizzazione e/o alla gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; dei servizi, ivi compresi quelli socialmente utili definiti dall'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni che rientrino in materie di competenza regionale; dell'artigianato, nonchè nel settore sociosanitario.
Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, possono presentare un progetto con le indicazioni del programma di attività, dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare.
Per le esigenze operative ed organizzative delle cooperative tra giovani diplomati e laureati, possono essere concessi contributi per l'acquisto dell'attrezzatura occorrente per l'attività professionale esercitata sino alla concorrenza del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un massimo di 30 milioni.
Per il restante 50 per cento dette cooperative sono ammesse ad usufruire delle provvidenze creditizie erogate dall'IRCAC.
Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì alle cooperative che programmano la creazione di centri sportivi e ricreativi.
L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.
(integrato dall'art. 21, u.c., della L.R. 125/80 e modificato dall'art. 15 della L.R. 8/81) (1)
Alle cooperative di cui all'articolo precedente sono concessi:
1) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, occorrente per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, il rilevamento, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture esistenti comunque necessarie e l'eventuale acquisto di aree pertinenti. Resta ferma l'integrazione prevista dal successivo art. 24;
2) mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10, per la differenza tra i mutui erogati e la spesa ammissibile per quanto previsto dal precedente n. 1;
3) la fidejussione di cui al precedente art. 10;
4) crediti di esercizio a tasso agevolato in conformità alla legislazione vigente;
5) il contributo di cui al terzo comma del precedente art. 8.
Il contributo in conto capitale di cui al precedente n. 1, se erogato in favore di cooperative di giovani operanti nei settori socio-sanitario, dei servizi di interesse generale e di rilevanza sociale, dei beni ed attività culturali e delle attività sportive e ricreative, può essere concesso sino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammessa.
L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.
(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80) (1)
Per l'accesso alle provvidenze disposte dalla presente legge ed a quelle previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi del precedente art. 12, dovranno inoltrare, tramite le amministrazioni regionali competenti per materia, al Presidente della Regione, i progetti di cui al precedente art. 12, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici occorrenti.
----------------- (comma abrogato) (2)
----------------- (comma abrogato) (2)
----------------- (comma abrogato) (2)
L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.
Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.
Alle cooperative a prevalente presenza di giovani, che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonchè l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche, oltre ai contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore, sono accordati:
a) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa nel progetto;
b) la precedenza nella realizzazione e gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
c) la precedenza per i prestiti previsti dal fondo di cui all'art. 1, lett. b, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni.
L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.
L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.
Ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei requisiti di legge prescritti, è riservata la partecipazione ai corsi, istituiti in attuazione del piano regionale quinquennale per la formazione del personale sanitario non medico di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, nella misura di almeno il 70 per cento.
Gli oneri relativi ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, che frequentano i corsi di cui al comma precedente, sono a carico dell'apposito fondo comunitario europeo per il 50 per cento e per la parte rimanente a carico dello stanziamento previsto dalla presente legge.
I contributi in conto capitale erogati in favore delle cooperative previste dalla presente legge sono aumentati del 10 per cento quando la presenza delle donne nelle cooperative medesime non risulti inferiore al 20 per cento del totale dei soci.
Le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad iniziare l'istruttoria di progetti presentati ai sensi della presente legge, da cooperative già costituite il cui statuto sia in corso di omologazione.
In ogni caso il decreto di finanziamento non potrà essere emesso ove non si comprovi l'avvenuta omologazione dello statuto sociale.
(sostituito dall'art. 22 della L.R. 125/80) (1)
E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la commissione regionale consultiva per la cooperazione giovanile e per i problemi dell'inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro, nominata, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La commissione è presieduta dal Presidente della Regione o, per delega, dall'Assessore destinato alla Presidenza ed è composta da:
- tre rappresentanti delle organizzazioni regionali della cooperazione;
- tre esperti in problemi giovanili;
- tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- due dirigenti od equiparati dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la Presidenza della Regione, di cui uno con funzioni di segretario.
La commissione, che dura in carica tre anni, esprime parere sui progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37; formula proposte ed esprime pareri in materia di incremento della cooperazione giovanile, inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge; suggerisce altresì i criteri generali per la concessione di benefici a sostegno del settore.
In caso di ritardo nella designazione la commissione potrà essere egualmente insediata purchè sia avvenuta la nomina di oltre la metà dei componenti.
L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93, l'art. 22 della L.R. 125/80 si intende abrogato.
Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza sulla situazione del mondo del lavoro nella Regione, in riferimento allo stato dell'occupazione, della disoccupazione e della sottoccupazione, avuto riguardo anche alle zone, alle categorie, all'età, al sesso, alla qualificazione, nonchè in riferimento alle prospettive e alle dinamiche delle forze del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a stipulare convenzioni con istituti universitari o enti specializzati, fino ad un ammontare complessivo di lire 100 milioni, per l'effettuazione di studi volti alla rilevazione e alla valutazione degli elementi suddetti.
Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1978-1980, la spesa complessiva di 66 mila milioni, di cui lire 6 mila 705 milioni per l'anno finanziario 1978, ripartita come segue:
- art. 7, lire 400 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- art. 8, primo comma, lire 100 milioni di cui 5 milioni per il 1978;
- art. 8, terzo comma, lire 300 milioni di cui lire 100 milioni per il 1978;
- art. 10, n. 2, art. 13, n. 1, art. 15, lett. a, lire 20 mila milioni di cui lire 2 mila milioni per il 1978;
- art. 10, numeri 3 e 4, e art. 13, numeri 2, 3 e 4, lire 9 mila milioni, di cui lire 500 milioni per il 1978;
- art. 16, lire 200 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- articoli 18, 19 e 20, lire 10 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 22, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 23, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 25, lire 9.900 milioni di cui lire 900 milioni per il 1978;
- art. 31, lire 100 milioni per il 1978.
Le somme previste per le finalità dell'art. 10, numeri 3 e 4, e dell'art. 13, numeri 2, 3 e 4, sono versate all'IRCAC ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, incrementato a norma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.
Agli oneri ricadenti nel biennio 1979-1980 che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con parte delle entrate della Regione.