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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 13 febbraio 2003

G.U.R.S. 28 febbraio 2003, n. 10

Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori a favore delle società cooperative beneficiarie delle provvidenze previste dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme di contabilità pubblica;

Vista la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22;

Visto l'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ed il relativo regolamento di attuazione decreto presidenziale 8 marzo 1995, n. 50, art. 25;

Vista la circolare assessoriale 5 novembre 1992, n. 1;

Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 61 del 5 aprile 1997, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza il 30 aprile 1997, al n. 4489;

Vista la circolare 6 novembre 1998, prot. n. 4888;

Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 505 del 9 settembre 1999;

Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 19 del 25 gennaio 2001;

Visto il decreto dell'Assessore per l'industria n. 8 del 30 gennaio 2002;

Considerata la necessità di una regolamentazione integrativa in materia di varianti, proroghe e collaudi relativa alle iniziative di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nei programmi di intervento n. 1978/88;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione nella seduta dell'11 febbraio 2003 con verbale n. 1;

Decreta:

Art. 1

Al fine di giungere alla definizione dei programmi di intervento agevolativi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, le società cooperative beneficiarie di incentivi che non hanno ancora ultimato le opere potranno richiedere un periodo di dilazione dei termini per il completamento delle opere nel rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere motivata e corredata da idonea documentazione attestante i motivi che hanno impedito il rispetto dei termini. Detta richiesta, previa istruttoria da parte del servizio IV del dipartimento dell'industria, dovrà essere sottoposta all'esame, e, ove ricorrano i presupposti, all'approvazione da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile che dovrà fissare dei termini rapportati alle cause che hanno determinato il ritardo.

La richiesta dovrà essere prodotta dalle società cooperative entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 2

Le società cooperative, al fine di ottimizzare il completamento delle iniziative, potranno presentare richiesta di variante progettuale da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile, entro il termine ultimo di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La realizzazione della variante, in ogni caso, non potrà superare il termine di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Le società cooperative potranno presentare gli atti di contabilità finale anche di lotto/i funzionale/i. In tal caso deve essere prevista una riduzione della spesa rispetto al progetto approvato o alla eventuale successiva perizia di variante apportata allo stesso. A tal fine le società cooperative dovranno produrre al dipartimento dell'industria - servizio IV - promozione dell'imprenditoria a corredo del lotto/i funzionale/i di cui intendono richiedere il collaudo, una relazione descrittiva analitica, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori e dal presidente della società cooperativa, dalla quale si evincano le nuove finalità produttive/occupazionali conseguibili. La documentazione così pervenuta sarà trasmessa a cura dei competenti uffici contestualmente al nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile per il relativo parere inerente la congruità economica-produttiva del progetto così realizzato e alla commissione di collaudo per gli adempimenti ad essa spettanti. Nel caso di parere negativo del nucleo e/o della commissione di collaudo si procederà alla revoca dei benefici di legge.

Art. 4

Il termine ultimo entro il quale in ogni caso dovranno essere presentati all'Assessorato dell'industria della Regione Siciliana - servizio IV - promozione dell'imprenditoria - gli atti di contabilità finale dei progetti ammessi a finanziamento, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in mesi 12 a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Farà fede il timbro postale o il timbro di accettazione dell'amministrazione.

Art. 5

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le precedenti disposizioni in materia di proroghe, varianti e collaudi finali si intendono abrogate.

Le disposizioni riportate nel presente provvedimento non si applicano alle società cooperative che hanno già presentato gli atti di contabilità finale relativi all'intero progetto approvato. Per le società cooperative che hanno già presentato gli atti di contabilità finale per lotto/i funzionale/i ai sensi del decreto n. 505 del 9 settembre 1999 non si applicheranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, i cui effetti decorreranno dal giorno della pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni.

Palermo, 13 febbraio 2003.

NOE'

Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria il 19 febbraio 2003 al n. 10.