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LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 40

G.U.R.S. 19 agosto 1978, n. 36

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, concernente la refezione scolastica agli alunni delle scuole materne comunali, e aggiunta alla legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, concernente il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.

L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di lire 700 pro-capite e per 150 giorni.

I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti, e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'Assessorato medesimo il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa".

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 150 milioni.

Art. 2

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3

In dipendenza dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 38701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 è incrementato di lire 150 milioni mentre lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo è ridotto di pari importo.

Art. 4

L'onere sostenuto dai comuni fino all'anno scolastico 1977-78, per il trasporto degli alunni residenti in borgate ed in agglomerati urbani e rurali, non può eccedere i limiti di spesa stabiliti dalle lettere a e b dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, aumentati di lire 5.000 ciascuno.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente valutata, per l'anno 1978, in lire 50 milioni, si provvede con parte delle disponibilità residue del cap. 38805 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 agosto 1978.

MATTARELLA