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LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 43

G.U.R.S. 19 agosto 1978, n. 36

Provvedimenti in favore dell'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) e norme relative all'ESPI, EMS ed AZASI.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 54/1981 e con annotazioni alla data 11 aprile 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) è incrementato di lire 13.500 milioni per investimenti fissi e capitale circolante, di cui lire 5.000 milioni sono destinati alla collegata SIACE S.p.a. per capitale circolante.

Il fondo di dotazione dell'Ente è, altresì, incrementato dalla somma di lire 5.292 milioni per il ripiano delle esposizioni debitorie della collegata SIACE - S.p.a.

Art. 2

Gli interventi finanziari di cui al primo comma del precedente art. 1, limitatamente ai settori ferroviario, cartario, edilizia industrializzata ed alla società Bacino di carenaggio di Trapani, sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di promozione industriale con deliberazione approvata dall'Assessore per l'industria, previo parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3

(integrato dall'art. 39 della L.R. 54/81)

L'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato ad anticipare l'intero fabbisogno occorrente per gli investimenti fissi nel settore ferroviario, fermo restando l'obbligo delle società interessate a richiedere i contributi a fondo perduto ed i finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle leggi speciali in vigore. (1)

Gli interventi di cui al comma precedente vengono deliberati ed approvati con le modalità di cui al precedente art. 2.

In caso di mancato accoglimento delle richieste di cui al primo comma, l'ESPI potrà sostituirsi negli interventi relativi, sia per il contributo che per i finanziamenti, compreso il credito di esercizio, secondo le misure e con le condizioni applicate in esecuzione della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modifiche e integrazioni.

(1)

L'autorizzazione concessa all'Ente siciliano per la promozione industriale con l'articolo annotato, è estesa agli interventi relativi alla società Bacino di carenaggio di Trapani ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/79.

Art. 4

Le limitazioni di cui all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, non si applicano agli investimenti in corso di attuazione alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, per quanto attiene alla S.p.a. Lamberti.

Art. 5

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS) è incrementato di lire 6.500 milioni.

Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà utilizzato:

a) quanto a lire 5.000 milioni per aumenti di capitale delle società collegate;

b) quanto a lire 1.000 milioni per il riassetto finanziario delle società collegate;

c) quanto a lire 500 milioni per studi per nuove iniziative.

L'intervento finanziario di cui al precedente comma, lett. a, è deciso dal consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano per l'iniziativa della collegata S.p.a. SITAS con deliberazione approvata dall'Assessore per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta delle partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 500 milioni da utilizzare ad incremento degli stanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, e all'art. 8, lett. f, della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, da destinare all'esecuzione di opere minerarie relative al permesso di ricerca "Milena".

Art. 7

Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 6.500 milioni.

Lo stanziamento di cui al precedente comma può essere utilizzato dall'Ente anche per il pagamento degli interessi a favore degli istituti bancari, maturati dalla data del 30 giugno 1977 sino al momento dell'accollo.

Art. 8

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 400 milioni per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 32.

Art. 9

La società Sicilvetro S.p.a. è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 8, lett. a, della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, per riattamento forni e vecchie linee di produzione.

Art. 10

I programmi annuali di attuazione di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dovranno essere presentati dall'Ente siciliano per la promozione industriale, dall'Ente minerario siciliano e dall'Azienda asfalti siciliani entro il 31 agosto di ogni anno e saranno approvati entro il 31 dicembre successivo. (1)

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, e l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

(1)

In deroga a quanto disposto dall'articolo annotato vedi l'art. 22 della L.R. 17/79 nel testo modificato dall'art. 3 della L.R. 54/81.

Art. 11

All'onere di lire 32.692 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso si provvede con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per gli anni finanziari 1976-1977 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'art. 7 della legge regionale medesima.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 agosto 1978.

MATTARELLA