
LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 49
G.U.R.S. 19 agosto 1978, n. 36
Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
In attesa della legge di riforma degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate il contributo previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è elevato, per l'anno 1978, di lire 1.400 milioni.
Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
L'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, è sostituito con il seguente:
"L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un ulteriore contributo di lire 500 milioni al Teatro Massimo di Palermo e di lire 500 milioni al Teatro Bellini di Catania.
La concessione del suddetto contributo è subordinata alla presentazione di un programma di attività per 24 manifestazioni liriche o concertistiche annuali da effettuarsi per metà dal Teatro Massimo di Palermo e per metà dal Teatro Bellini di Catania in altre località, rispettivamente della Sicilia occidentale ed orientale.
Il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento a presentazione del programma di attività e del 30 per cento a presentazione del rendiconto di attività.
I predetti Teatri, a richiesta degli enti interessati, effettuano altresì le manifestazioni liriche finanziate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800".
Per il Teatro Massimo di Palermo la spesa autorizzata con l'art. 31 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 121, è ulteriormente elevata di lire 1.400 milioni.
La concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti sui bilanci di previsione del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Bellini di Catania.
I predetti due Teatri presentano i rispettivi bilanci di previsione all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che, prima dell'approvazione da parte degli organi di legge, esprime il parere di cui al precedente primo comma entro il termine di giorni 30 dalla presentazione.
Il contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato per l'anno 1978 di lire 400 milioni di cui lire 33 milioni destinati alla Cassa pensioni assistenza ed assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'Ente.