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LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 49

G.U.R.S. 19 agosto 1978, n. 36

Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa della legge di riforma degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate il contributo previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è elevato, per l'anno 1978, di lire 1.400 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 2

L'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, è sostituito con il seguente:

"L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un ulteriore contributo di lire 500 milioni al Teatro Massimo di Palermo e di lire 500 milioni al Teatro Bellini di Catania.

La concessione del suddetto contributo è subordinata alla presentazione di un programma di attività per 24 manifestazioni liriche o concertistiche annuali da effettuarsi per metà dal Teatro Massimo di Palermo e per metà dal Teatro Bellini di Catania in altre località, rispettivamente della Sicilia occidentale ed orientale.

Il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento a presentazione del programma di attività e del 30 per cento a presentazione del rendiconto di attività.

I predetti Teatri, a richiesta degli enti interessati, effettuano altresì le manifestazioni liriche finanziate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800".

Art. 3

Per il Teatro Massimo di Palermo la spesa autorizzata con l'art. 31 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 121, è ulteriormente elevata di lire 1.400 milioni.

Art. 4

La concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti sui bilanci di previsione del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Bellini di Catania.

I predetti due Teatri presentano i rispettivi bilanci di previsione all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che, prima dell'approvazione da parte degli organi di legge, esprime il parere di cui al precedente primo comma entro il termine di giorni 30 dalla presentazione.

Art. 5

Il contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato per l'anno 1978 di lire 400 milioni di cui lire 33 milioni destinati alla Cassa pensioni assistenza ed assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'Ente.

Art. 6

All'onere di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 agosto 1978.

MATTARELLA