
LEGGE REGIONALE 3 marzo 1972, n. 7
G.U.R.S. 4 marzo 1972, n. 9
Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 49/1978)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Alla legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, concernente modifiche al decreto legislativo del Presidente della Regione 19 aprile 1951, n. 19, modificato con legge regionale 18 luglio 1952, n. 40, riguardante l'istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), sono apportate le aggiunte e modifiche contenute negli articoli seguenti.
Il finanziamento dell'EAOSS, previsto dall'art. 4 della citata legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, è integrato di lire 175 milioni per consentire il reintegro della maggiore somma occorrente per il pagamento delle retribuzioni a tutto il personale, ivi compreso il completamento dell'organico orchestrale al minimo indispensabile di 83 unità, e l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro ai propri dipendenti, nonchè l'elevazione del fondo pensioni a lire 21 milioni e l'adeguamento degli oneri per compensi da corrispondere a direttori e solisti.
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 54/74)
La spesa per l'attività dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana deve essere destinata per almeno il 50 per cento a manifestazioni da svolgersi in Sicilia, fuori del capoluogo, in territorio nazionale e allo Estero.
La gestione finanziaria dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio.
Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le effettive disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale degli amministratori.
Eventuali utili di gestione dovranno essere destinati esclusivamente per l'attività dell'esercizio successivo.
L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Del consiglio fanno parte, altresì, con voto consultivo, il direttore artistico dell'ente, il direttore stabile e due rappresentanti del personale dell'ente, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate.
"Il segretario amministrativo, capo del personale dell'ente, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e, senza diritto di voto, disimpegna le funzioni di segretario".
Alla legge regionale 21 marzo 1967, n. 21, concernente il contributo in favore del teatro Massimo Bellini di Catania, sono apportate le modifiche contenute negli articoli seguenti.
Fino a quando il teatro Massimo Bellini di Catania non sarà ammesso a godere dei benefici finanziari concessi dallo Stato in favore degli enti autonomi lirici, il contributo della regione, previsto per le finalità indicate dalla legge regionale 21 marzo 1967, n. 21, è aumentato di lire 250 milioni annui.
Il contributo annuo verrà erogato dall'Assessore regionale per il turismo direttamente al comune di Catania, per essere destinato esclusivamente al pagamento delle paghe e degli stipendi spettanti al personale orchestrale, corale, tecnico e amministrativo.
L'organico del personale in pianta stabile non dovrà superare numericamente quello in servizio nella stagione 1968-69, risultante dagli atti ufficiali e dai fogli paga per le varie categorie.
A presentazione del preventivo di spesa concernente l'ammontare complessivo del trattamento economico di tutto il personale in pianta stabile, sarà dall'Assessorato regionale del turismo versato il contributo di cui all'art. 7 della misura del 90 per cento, mentre il saldo sarà corrisposto in base al rendiconto di spesa, che dovrà essere presentato all'Assessorato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.
Il preventivo e il rendiconto della spesa dovranno essere deliberati dagli organi competenti del comune di Catania, previo parere vincolante ed obbligatorio di un Comitato che sarà composto:
da tre rappresentanti della regione nominati con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, di cui uno con le funzioni di presidente;
da tre rappresentanti del comune nominati dal consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
da due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentati fra il personale dipendente, nominati dal Presidente della regione, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali.
Detto comitato sarà nominato con decreto del Presidente della regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il comitato provvederà al riscontro dell'osservanza delle norme riguardanti il trattamento economico del personale e degli adempimenti relativi agli oneri riflessi.
Il parere del comitato deve essere espresso nel termine perentorio di giorni venti dalla richiesta da parte del comune.
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 49/78)
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un ulteriore contributo di lire 500 milioni al Teatro Massimo di Palermo e di lire 500 milioni al Teatro Bellini di Catania.
La concessione del suddetto contributo è subordinata alla presentazione di un programma di attività per 24 manifestazioni liriche o concertistiche annuali da effettuarsi per metà dal Teatro Massimo di Palermo e per metà dal Teatro Bellini di Catania in altre località, rispettivamente della Sicilia occidentale ed orientale.
Il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento a presentazione del programma di attività e del 30 per cento a presentazione del rendiconto di attività.
I predetti Teatri, a richiesta degli enti interessati, effettuano altresì le manifestazioni liriche finanziate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Il comune di Catania provvederà, sino alla istituzione dell'ente autonomo lirico, alla gestione delle attività lirico-musicali del teatro Massimo Bellini con i contributi ed i proventi di cui usufruisce, restando sollevato dagli oneri di cui all'art. 8.
La gestione del teatro dovrà rigorosamente essere fondata sul pareggio del bilancio.
Il contributo annuo a favore dell'istituto musicale pareggiato "Arcangelo Corelli" di Messina, previsto dall'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 1959, n. 1, non è subordinato alla concessione, a favore dell'istituto stesso, di altri contributi da parte di enti o di privati.
All'onere di lire 425 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilitàdel cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 èmodificato come appresso:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. 20911 "Fondo occorrente per far fronte, ecc."
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire Partite che si riducono: Provvedimenti per l'incentivazione industriale (in meno) 109,58 Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno) 29,71 Provvedimenti a favore della cooperazione (in meno) 85,71 Provvedimenti per l'istituto della vite e del vino, ecc. (in meno) 200 - Partita che si aggiunge: Potenziamento delle attività lirico-sinfoniche 425 -All'onere ricadente negli esercizi successivi si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Il Presidente della regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.